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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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iv) le richieste concernenti la creazione di capacità e il trasferimento di tec- nologia marina e le relative opportunità, tra cui le opportunità di collabo- razione e formazione nel campo della ricerca, le informazioni sulle fonti e sulla disponibilità di informazioni e dati tecnologici per il trasferimento di tecnologia marina, le opportunità di accesso agevolato a tale tecnolo- gia e la disponibilità di finanziamenti;
b) facilita l’abbinamento tra le esigenze di creazione di capacità, il sostegno di- sponibile e i fornitori per quanto riguarda il trasferimento di tecnologia ma- rina, compresi gli enti governativi, non governativi o privati interessati a par- tecipare in qualità di donatori al trasferimento di tecnologia marina, e facilita l’accesso al know-how e alle competenze corrispondenti;
c) fornisce collegamenti ipertestuali ai meccanismi di scambio di informazioni pertinenti a livello mondiale, regionale, subregionale, nazionale e settoriale e ad altre banche genetiche, archivi e banche dati, compresi quelli relativi alle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comu- nità locali, e ove possibile promuove collegamenti con piattaforme private e non governative di scambio di informazioni accessibili al pubblico;
d) fa riferimento a centri di scambio di informazioni a livello mondiale, regionale e subregionale, se del caso, al momento di istituire meccanismi regionali e subregionali nell’ambito del meccanismo a livello mondiale;
e) promuove una maggior trasparenza, anche agevolando la condivisione, tra le parti e altri portatori di interessi, di dati e informazioni di riferimento in ma- teria ambientale relativamente alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;
f) facilita la cooperazione e la collaborazione internazionali, anche in campo scientifico e tecnico;
g) svolge altre funzioni eventualmente stabilite dalla Conferenza delle parti o ad esso assegnate in virtù del presente accordo.
4. Il meccanismo di scambio di informazioni è gestito dal Segretariato, fatta salva l’eventuale cooperazione con altri strumenti e quadri giuridici pertinenti e con orga- nismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti indicati dalla Confe- renza delle parti, tra cui la Commissione oceanografica intergovernativa dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, l’Autorità internazionale per i fondali marini, l’Organizzazione marittima internazionale e l’Or- ganizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.
5. Nel gestire il meccanismo di scambio di informazioni si tiene pienamente conto sia delle esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo sia delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e l’accesso di tali Stati al meccanismo è agevolato per consentire loro di utilizzarlo senza indebiti ostacoli o oneri amministrativi. Il meccanismo fornisce inoltre informazioni su attività miranti a promuovere lo scambio e la divulgazione delle informazioni stesse e la sen-