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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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3. Il Segretariato e lo Stato ospitante possono concludere un accordo di sede. Il Se- gretariato gode della capacità giuridica nel territorio dello Stato ospitante, che gli con- ferisce i privilegi e le immunità necessari all’esercizio delle sue funzioni.
4. Il Segretariato:
a) fornisce supporto amministrativo e logistico alla Conferenza delle parti e ai suoi organi ausiliari ai fini dell’attuazione del presente accordo;
b) organizza le riunioni della Conferenza delle parti e di qualsiasi altro organo eventualmente istituito in virtù del presente accordo o dalla Conferenza delle parti e fornisce assistenza in tali occasioni;
c) divulga tempestivamente le informazioni relative all’attuazione del presente accordo, anche mettendo a disposizione del pubblico le decisioni della Con- ferenza delle parti e trasmettendole a tutte le parti, agli strumenti e ai quadri giuridici pertinenti e agli organismi mondiali, regionali, subregionali e setto- riali competenti;
d) facilita la cooperazione e il coordinamento, se del caso, con i segretariati di altri organismi internazionali competenti e, in particolare, conclude gli accordi amministrativi e contrattuali necessari per assolvere tale compito e per esple- tare efficacemente le sue funzioni, previa approvazione della Conferenza delle parti;
e) prepara relazioni relative all’esercizio delle sue funzioni in virtù del presente accordo e le presenta alla Conferenza delle parti;
f) fornisce assistenza nell’attuazione del presente accordo e svolge altre funzioni eventualmente stabilite dalla Conferenza delle parti o ad esso assegnate in virtù del presente accordo.
Art. 51 Meccanismo di scambio di informazioni
1. È istituito un meccanismo di scambio di informazioni.
2. Il meccanismo di scambio di informazioni è costituito principalmente da una piat- taforma ad accesso libero. La Conferenza delle parti stabilisce le modalità specifiche di funzionamento del meccanismo di scambio di informazioni.
3. Il meccanismo di scambio di informazioni:
a) funge da piattaforma centralizzata che consente alle parti di accedere, fornire e divulgare le informazioni relative alle attività svolte a norma delle disposi- zioni del presente accordo, comprese quelle riguardanti:
i) le risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione na- zionale di cui alla parte II del presente accordo;
ii) l’istituzione e l’attuazione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette;
iii) le valutazioni dell’impatto ambientale;