Progetto

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 47Fedlex · Progetto

Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

«%ASFF_YYYY_ID»

zionale, allo scopo di finanziare il risanamento e il ripristino ecologico della biodiver- sità marina di tali zone.

6. Il fondo speciale e il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l’ambiente sono utilizzati al fine di:

a) finanziare progetti riguardanti la creazione di capacità in virtù del presente accordo, tra cui progetti efficaci in materia di conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina, attività e programmi, in particolare una formazione relativa al trasferimento di tecnologia marina;

b) assistere gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo ai fini della sua attuazione;

c) sostenere i programmi di conservazione e di uso sostenibile attuati dalle po- polazioni autoctone e dalle comunità locali in quanto depositarie di cono- scenze tradizionali;

d) sostenere le consultazioni pubbliche a livello nazionale, subregionale e regio- nale;

e) finanziare la realizzazione di qualsiasi altra attività decisa dalla Conferenza delle parti.

7. Il meccanismo di finanziamento dovrebbe cercare di evitare duplicazioni e pro- muovere la complementarità e la coerenza nell’utilizzo dei finanziamenti erogati.

8. Le risorse finanziarie mobilitate a sostegno dell’attuazione del presente accordo possono comprendere finanziamenti erogati tramite fonti pubbliche e private, sia na- zionali che internazionali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i contri- buti degli Stati, delle istituzioni finanziarie internazionali, dei meccanismi di finan- ziamento esistenti nell’ambito di strumenti mondiali e regionali, degli organismi donatori, delle organizzazioni intergovernative, delle organizzazioni non governative e delle persone fisiche e giuridiche, nonché attraverso partenariati pubblico-privato.

9. Ai fini del presente accordo, il meccanismo opera sotto l’autorità, se del caso, e sotto la guida della Conferenza delle parti, alla quale è tenuto a render conto. La Con- ferenza delle parti fornisce orientamenti sulle strategie generali, le politiche, le priorità programmatiche e i criteri di ammissibilità per accedere alle risorse finanziarie e uti- lizzarle.

10. La Conferenza delle parti e il Fondo mondiale per l’ambiente concordano, in occasione della prima riunione della Conferenza delle parti, le disposizioni necessarie per attuare quanto previsto nei paragrafi precedenti.

11. Riconoscendo che è urgente adoperarsi per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, la Confe- renza delle parti stabilisce, per il fondo speciale, un obiettivo iniziale di mobilitazione delle risorse di qui al 2030 indipendentemente dalla fonte di provenienza, tenendo conto, tra l’altro, delle modalità istituzionali del fondo speciale e delle informazioni