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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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d) l’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo e beneficiari dei finanziamenti per quanto riguarda l’utilizzo che ne è stato concordato.

15. La Conferenza delle parti esamina le relazioni e le raccomandazioni del Comitato finanziario e adotta le misure del caso.

16. La Conferenza delle parti procede inoltre a un riesame periodico del meccanismo finanziario per valutare l’adeguatezza, l’efficacia e l’accessibilità delle risorse finan- ziarie, anche ai fini della creazione di capacità e del trasferimento di tecnologia ma- rina, in particolare per gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo.

Parte 8: Attuazione e rispetto delle disposizioni

Art. 53 Attuazione

Le parti adottano le misure legislative, amministrative o politiche necessarie, a se- conda dei casi, per garantire l’attuazione del presente accordo.

Art. 54 Monitoraggio dell’attuazione

Ogni parte monitora l’adempimento degli obblighi che le incombono in virtù del pre- sente accordo e, nella forma e a intervalli stabiliti dalla Conferenza delle parti, riferi- sce a quest’ultima in merito alle misure adottate per attuare il presente accordo.

Art. 55 Comitato per l’attuazione e il rispetto delle disposizioni

1. È istituito un Comitato per l’attuazione e il rispetto delle disposizioni incaricato di agevolare ed esaminare l’attuazione delle disposizioni del presente accordo e di pro- muoverne l’osservanza. Il Comitato per l’attuazione e il rispetto delle disposizioni agisce da facilitatore e funziona in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo.

2. Il Comitato per l’attuazione e il rispetto delle disposizioni è composto da membri in possesso di qualifiche ed esperienza adeguate, nominati dalle parti ed eletti dalla Conferenza delle parti tenendo debitamente conto dell’equilibrio di genere e di un’equa rappresentanza geografica.

3. Il Comitato per l’attuazione e il rispetto delle disposizioni opera secondo le moda- lità e il regolamento interno adottati dalla Conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione. Esso esamina le questioni relative all’attuazione e al rispetto delle disposizioni a livello sia individuale che sistemico e riferisce periodicamente e for- mula raccomandazioni alla Conferenza delle parti, tenendo conto se del caso delle rispettive situazioni nazionali.

4. Nell’esercizio del suo operato, il Comitato per l’attuazione e il rispetto delle dispo- sizioni può avvalersi di informazioni appropriate fornite dagli organi istituiti in virtù