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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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fornite tramite il Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina.
12. Gli Stati in via di sviluppo che sono parti del presente accordo sono ammissibili ai finanziamenti previsti in virtù di quest’ultimo in funzione delle loro necessità. I finanziamenti nell’ambito del fondo speciale sono distribuiti secondo criteri di equa ripartizione, tenendo conto sia delle necessità di assistenza delle parti aventi esigenze specifiche, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e gli Stati costieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a reddito medio, sia delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di svi- luppo e dei paesi meno sviluppati. Il fondo speciale intende garantire un accesso effi- ciente ai finanziamenti grazie a procedure semplificate di domanda e approvazione e a una maggior tempestività del sostegno a favore degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo di cui sopra.
13. Le parti incoraggiano le organizzazioni internazionali ad accordare un trattamento preferenziale agli Stati in via di sviluppo che sono parti dell’accordo, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, alla luce delle loro capacità limitate, e a tener conto, all’atto dell’assegnazione di finanziamenti e assistenza tecnica adeguati e dell’utilizzo dei loro servizi specializzati ai fini della conservazione e dell’uso sostenibile della biodi- versità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, delle necessità ed esigenze specifiche dei suddetti Stati e delle situazioni particolari dei piccoli Stati in- sulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.
14. La Conferenza delle parti istituisce un Comitato finanziario responsabile delle risorse finanziarie. Il Comitato finanziario è composto da membri in possesso di qua- lifiche e competenze adeguate e tiene conto dell’equilibrio di genere e di un’equa ri- partizione geografica. Il mandato e le modalità di funzionamento del Comitato finan- ziario sono decisi dalla Conferenza delle parti. Il Comitato finanziario riferisce periodicamente e formula raccomandazioni in merito all’individuazione e alla mobi- litazione dei finanziamenti nell’ambito del meccanismo. Raccoglie inoltre informa- zioni e riferisce in merito ai finanziamenti nell’ambito di altri meccanismi e strumenti che concorrono direttamente o indirettamente al conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, il Comitato finanziario prende tra l’altro in esame:
a) la valutazione delle esigenze delle parti, in particolare degli Stati aderenti in via di sviluppo;
b) la disponibilità e l’erogazione tempestiva dei finanziamenti;
c) la trasparenza dei processi di adozione delle decisioni e di gestione per quanto riguarda la raccolta di fondi e la loro assegnazione;