Progetto

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Legge militare «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 25 lett. bbis

Il MEDISA serve all’adempimento dei seguenti compiti:

bbis. trattamento di terzi secondo l’articolo 35b capoverso 2 LM8;

Art. 26 cpv. 1 lett. d

1Il MEDISA contiene i dati sanitari necessari per:

d. il trattamento di terzi secondo l’articolo 35b capoverso 2 LM9, compresa la tenuta della documentazione relativa ai pazienti.

Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva e 2

1L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:

2In relazione ai terzi di cui all’articolo 35b capoverso 2 LM10, l’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA secondo il capoverso 1 lettere a e d–f.

Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva e 2ter

1L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA, tranne i dati di terzi di cui all’articolo 35b capoverso 2 LM11, agli organi e alle persone seguenti:

2terL’Aggruppamento Difesa comunica i dati del MEDISA di terzi di cui all’articolo 35b capoverso 2 LM12 agli organi e alle persone di cui al capoverso 2 lettere a e b.

Art. 44 lett. b

Il MEDIS FA contiene i seguenti dati:

b. dati inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautica necessari per i compiti di cui all’articolo 43, segnatamente:

1. il questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa,

2. i risultati di esami e di test,

3. altri dati relativi allo stato di salute fisico o psichico delle persone sottoposte all’apprezzamento o in cura;

Art. 110 lett. c

Abrogato

8 RS 510.10

9 RS 510.10

10 RS 510.10

11 RS 510.10

12 RS 510.10