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Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 13 pagine
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Legge militare «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 25 lett. bbis
Il MEDISA serve all’adempimento dei seguenti compiti:
bbis. trattamento di terzi secondo l’articolo 35b capoverso 2 LM8;
Art. 26 cpv. 1 lett. d
1Il MEDISA contiene i dati sanitari necessari per:
d. il trattamento di terzi secondo l’articolo 35b capoverso 2 LM9, compresa la tenuta della documentazione relativa ai pazienti.
Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva e 2
1L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:
2In relazione ai terzi di cui all’articolo 35b capoverso 2 LM10, l’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA secondo il capoverso 1 lettere a e d–f.
Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva e 2ter
1L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA, tranne i dati di terzi di cui all’articolo 35b capoverso 2 LM11, agli organi e alle persone seguenti:
2terL’Aggruppamento Difesa comunica i dati del MEDISA di terzi di cui all’articolo 35b capoverso 2 LM12 agli organi e alle persone di cui al capoverso 2 lettere a e b.
Art. 44 lett. b
Il MEDIS FA contiene i seguenti dati:
b. dati inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautica necessari per i compiti di cui all’articolo 43, segnatamente:
1. il questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa,
2. i risultati di esami e di test,
3. altri dati relativi allo stato di salute fisico o psichico delle persone sottoposte all’apprezzamento o in cura;
Art. 110 lett. c
Abrogato
8 RS 510.10
9 RS 510.10
10 RS 510.10
11 RS 510.10
12 RS 510.10