Progetto

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

«%ASFF_YYYY_ID»

3Nell’ambito di accordi sulle prestazioni, il DDPS garantisce che in caso di necessità le persone di cui al capoverso 1 vengano trattate in maniera stazionaria o ambulatoriale in installazioni mediche della sanità civile. Si occupa di informare e, se necessario, coinvolgere i Cantoni e gli uffici federali interessati.

Art. 35c Trattamento e scambio di dati

1L’Aggruppamento Difesa può trattare o far trattare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione indicati di seguito, per i seguenti scopi:

a. vigilanza sugli specialisti e sulle installazioni mediche della sanità militare:

1. dati concernenti la salute,

2. dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali,

3. dati concernenti segreti professionali, segreti d’affari, segreti di servizio e segreti d’ufficio;

b. prestazioni a favore di terzi di cui all’articolo 35b capoverso 2, quali in particolare il trattamento di pazienti civili: dati concernenti la salute;

c. svolgimento di autopsie: dati concernenti la salute;

d. trattamenti ambulatoriali e stazionari delle persone di cui all’articolo 35b capoverso 1 presso installazioni mediche della sanità civile: dati concernenti segreti d’affari e segreti di fabbricazione.

2L’Aggruppamento Difesa e le autorità che nell’ambito della sanità civile sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni professionali e d’esercizio nonché per la vigilanza, si scambiano reciprocamente i dati di cui al capoverso 1 lettera a che necessitano per la vigilanza sugli specialisti e sulle installazioni mediche della sanità militare e della sanità civile.

3Le autorità amministrative e di perseguimento penale nonché i tribunali notificano senza indugio all’Aggruppamento Difesa i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.

Art. 35d Ulteriori disposizioni

1L’Aggruppamento Difesa esercita la vigilanza sugli specialisti e sulle installazioni mediche della sanità militare.

2Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la sanità militare. Esso disciplina:

a. le competenze e i compiti;

b. le condizioni di ammissione per gli specialisti della sanità militare e i loro obblighi nonché i requisiti sul piano specialistico per le altre persone che lavorano nella sanità militare;

c. i requisiti per l’esercizio di installazioni mediche della sanità militare;

d. la vigilanza sugli specialisti e sulle installazioni mediche di cui alle lettere b e c;