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Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 13 pagine
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Legge militare «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 70 cpv. 1 lett. b
1La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:
b. al DDPS in caso di impieghi urgenti a favore degli organi civili di polizia e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché in caso di catastrofi in Svizzera;
Art. 76 cpv. 1 lett. b
1Il servizio attivo è prestato per:
b. coadiuvare le autorità civili nel far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna;
Art. 83 Servizio di difesa dalle gravi minacce alla sicurezza interna
1Possono essere impiegate truppe per far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti.
2L’autorità civile stabilisce la missione per l’impiego dopo aver consultato il DDPS oppure il comandante in capo dell’esercito.
3I Cantoni possono chiedere che la Confederazione chiami in servizio truppe per far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna.
4Nel servizio di difesa nazionale, la Confederazione provvede alla salvaguardia della sicurezza interna, per quanto sia necessario impiegare truppe a tal fine. Il Consiglio federale impartisce le necessarie istruzioni al comandante in capo dell’esercito.
Titolo prima dell’art. 96
Capitolo 2: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’esercito critiche per gli impieghi
Art. 96
1Per l’adempimento dei suoi compiti l’esercito allestisce, gestisce e utilizza installazioni e sistemi propri e solidi, che servono al trattamento dei dati nel quadro dell’istruzione, delle esercitazioni e degli impieghi dell’esercito (tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’esercito critiche per gli impieghi).
2Nel quadro dell’allestimento, della gestione, dell’utilizzo o della protezione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’esercito critiche per gli impieghi l’esercito può collaborare con le autorità civili.
3Il DDPS emana le disposizioni d’esecuzione relative alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’esercito critiche per gli impieghi.
Art. 100 cpv. 1 lett. d e 5
1Gli organi competenti per la sicurezza militare hanno i compiti seguenti: