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Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 13 pagine

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d. adempiono i seguenti compiti di polizia militare:

1. adempiono compiti di polizia giudiziaria su incarico della Giustizia militare,

2. adempiono compiti di polizia criminale, di polizia stradale e di polizia di sicurezza nell’ambito dell’esercito e adottano le misure preventive e urgenti necessarie a tal fine,

3. in caso di competenze incerte adottano le misure necessarie per chiarire la competenza materiale e territoriale nonché informano senza indugio le autorità di perseguimento penale che entrano in considerazione.

5La vigilanza sugli organi competenti per i compiti di cui al capoverso 1 lettere a ed e è retta dall’articolo 78 LAIn.

Art. 101 cpv. 1 lett. c ed e

1Possono essere costituite formazioni di professionisti per adempiere i compiti seguenti, nella misura in cui per il loro adempimento non è possibile la costituzione di formazioni di milizia:

c. svolgere compiti di polizia criminale, di polizia stradale e di polizia di sicurezza nell’ambito dell’esercito;

e. occuparsi dell’eliminazione di munizioni inesplose e dello sminamento.

Art. 109b cpv. 3

3Se la Confederazione acquista armi, munizioni, materiale bellico e altre prestazioni rilevanti ai fini della difesa e della sicurezza presso aziende attive nel settore della sicurezza e della tecnica di difesa in Svizzera, può prevedere la partecipazione di Stati partner esteri a tale acquisto.

Art. 150b Accordi concernenti il transito di formazioni e militari

1Il Consiglio federale può, nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere accordi internazionali concernenti il transito di formazioni e militari dell’Esercito svizzero attraverso Stati esteri e di formazioni e militari di forze armate straniere attraverso la Svizzera.

2Tali accordi possono riguardare i seguenti aspetti:

a. il rimborso delle spese per le prestazioni fornite dal Paese ospitante;

b. l’esenzione da imposte e tributi;

c. il sostegno in materia di logistica e condotta;

d. lo scambio di informazioni e dati;

e. la sicurezza e la protezione delle truppe e del loro materiale.