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Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 13 pagine

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Legge militare «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 179e cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. c e f

1Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSD agli organi e alle persone seguenti:

c. agli impiegati dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;

f. in caso di trasferimenti di personale all’interno dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere d ed e.

Art. 179f cpv. 4, primo periodo

4I dati degli impiegati contenuti negli atti del personale sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dal termine del rapporto di lavoro con l’Aggruppamento Difesa o con armasuisse. …

Art. 180 Organo responsabile

L’esercito e il DDPS gestiscono apparecchi e impianti di sorveglianza mobili e fissi, al suolo e aerotrasportati, con e senza equipaggio (mezzi di sorveglianza).

Art. 181 cpv. 1 lett. d

1I mezzi di sorveglianza servono all’adempimento dei seguenti compiti:

d. garanzia della sicurezza degli impiegati, delle installazioni e del materiale del DDPS.

4. Legge federale del 23 giugno 200614 sulle professioni mediche universitarie

Art. 1 cpv. 4

4Nel settore della sanità militare l’esercizio delle professioni mediche universitarie sotto la propria responsabilità professionale è retto dalla legge militare del 3 febbraio 199515 (LM).

14 RS 811.11

15 RS 510.10