Progetto
Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
«%ASFF_YYYY_ID»
Art. 41a Ulteriore sviluppo del sistema d’istruzione e di servizio per la milizia
1Il Consiglio federale può, al fine della creazione graduale di un sistema d’istruzione e di servizio flessibile per la milizia, derogare, a titolo di prova e per un periodo di tempo limitato, alle disposizioni giuridiche in merito a:
a. numero di giorni di servizio d’istruzione per la truppa (art. 42 cpv. 2);
b. durata della scuola reclute (art. 49 cpv. 4);
c. durata dei corsi di ripetizione (art. 51 cpv. 2);
d. adempimento del servizio d’istruzione obbligatorio senza interruzioni (art. 54a cpv. 2).
2Il numero massimo di cui al capoverso 1 lettera a può scostarsi di 30 giorni al massimo. La durata massima di cui al capoverso 1 lettera b può scostarsi di sei settimane al massimo. La durata massima di cui al capoverso 1 lettera c può scostarsi di 14 giorni al massimo. La durata complessiva delle interruzioni durante o tra singoli servizi d’istruzione di cui al capoverso 1 lettera d può raggiungere al massimo un anno.
Art. 47 cpv. 2, secondo periodo, e 5, secondo periodo
2… Sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata.
5… L’istruzione può aver luogo in collaborazione con istituti del livello terziario, con specialisti e con forze armate estere.
Art. 59 cpv. 4
4I servizi prestati in scuole e corsi nonché nell’amministrazione militare della Confederazione o dei Cantoni da personale militare o da impiegati della corrispondente amministrazione militare nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro non danno diritto al soldo e non sono computati.
Art. 66b cpv. 4
4Il Consiglio federale decide autonomamente in merito all’impiego e all’armamento di al massimo 18 militari, ai fini dell’autoprotezione, della legittima difesa e della legittima difesa altrui.
Art. 67 cpv. 1 lett. a
1In Svizzera il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:
a. nella gestione di situazioni straordinarie in cui la sicurezza interna non è gravemente minacciata e che non rendono necessario un impiego secondo l’articolo 83;