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Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 11 pagine

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Legge sull’agricoltura

3. Legge federale del 20 giugno 20148 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

Art. 13a Obbligo di caratterizzazione delle derrate alimentari di origine ani-

male ottenute con metodi di produzione dolorosi senza ricorso all’anestesia

1Chiunque immette sul mercato derrate alimentari di origine animale ottenute con metodi di produzione dolorosi senza ricorso all’anestesia deve caratterizzarle come tali.

2Non sottostà all’obbligo di caratterizzazione chi può dimostrare che le derrate alimentari non sono state ottenute secondo il capoverso 1.

3La prova è fornita se:

a. le derrate alimentari provengono da un Paese che vieta metodi di produzione dolorosi senza ricorso all’anestesia; o

b. un organo di certificazione accreditato attesta che le derrate alimentari non sono state ottenute con metodi di produzione dolorosi senza ricorso all’anestesia.

4Il Consiglio federale definisce le derrate alimentari in questione nonché disciplina i dettagli dell’obbligo di caratterizzazione e della prova.

8 RS 817.0