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Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 11 pagine

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Legge sull’agricoltura

Art. 47 cpv. 2bis

2bisLa tassa è riscossa per l’intero periodo in cui l’effettivo massimo è stato superato.

Art. 49 cpv. 2 lett. b e c

2Il Consiglio federale può:

b. prevedere che il calcolo e la registrazione dei risultati della classificazione della qualità siano effettuati da un servizio neutrale;

c. disciplinare il calcolo e la registrazione del peso di macellazione.

Art. 70 cpv. 1 e 2 lett. f

1Per retribuire le prestazioni d’interesse generale sono versati pagamenti diretti a persone fisiche e giuridiche che sono gestori di un’azienda agricola.

2I pagamenti diretti comprendono:

f. abrogata

Art. 70a cpv. 1 lett. c−e ed h, 1bis, 2 lett. d e 3 lett. c−f

1I pagamenti diretti sono versati se:

c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente, della natura e del paesaggio nonché degli animali sono rispettate;

d. abrogata

e. nell’azienda gestita è raggiunto il seguente volume di lavoro minimo:

1. nella regione di pianura: 0,5 unità standard di manodopera

2. nella regione di montagna: 0,2 unità standard di manodopera;

h. il gestore possiede una delle seguenti formazioni agricole:

1. formazione professionale di base nel campo professionale dell’agricoltura con attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr),

2. contadina o responsabile d’economia domestica rurale con un attestato professionale secondo l’articolo 43 LFPr,

3. formazione superiore nelle professioni di cui al numero 1 o 2.

1bisNon sono considerate contadine ai sensi del capoverso 1 lettera a segnatamente le aziende che:

a. sono gestite da Comuni, Cantoni o dalla Confederazione;

b. sono gestite da persone giuridiche le cui azioni, quote sociali o capitale sociale e i cui diritti di voto sono di proprietà, in tutto o in parte, di altre persone giuridiche;

3 RS 412.10