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Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 11 pagine
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Legge sull’agricoltura
Art. 47 cpv. 2bis
2bisLa tassa è riscossa per l’intero periodo in cui l’effettivo massimo è stato superato.
Art. 49 cpv. 2 lett. b e c
2Il Consiglio federale può:
b. prevedere che il calcolo e la registrazione dei risultati della classificazione della qualità siano effettuati da un servizio neutrale;
c. disciplinare il calcolo e la registrazione del peso di macellazione.
Art. 70 cpv. 1 e 2 lett. f
1Per retribuire le prestazioni d’interesse generale sono versati pagamenti diretti a persone fisiche e giuridiche che sono gestori di un’azienda agricola.
2I pagamenti diretti comprendono:
f. abrogata
Art. 70a cpv. 1 lett. c−e ed h, 1bis, 2 lett. d e 3 lett. c−f
1I pagamenti diretti sono versati se:
c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente, della natura e del paesaggio nonché degli animali sono rispettate;
d. abrogata
e. nell’azienda gestita è raggiunto il seguente volume di lavoro minimo:
1. nella regione di pianura: 0,5 unità standard di manodopera
2. nella regione di montagna: 0,2 unità standard di manodopera;
h. il gestore possiede una delle seguenti formazioni agricole:
1. formazione professionale di base nel campo professionale dell’agricoltura con attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr),
2. contadina o responsabile d’economia domestica rurale con un attestato professionale secondo l’articolo 43 LFPr,
3. formazione superiore nelle professioni di cui al numero 1 o 2.
1bisNon sono considerate contadine ai sensi del capoverso 1 lettera a segnatamente le aziende che:
a. sono gestite da Comuni, Cantoni o dalla Confederazione;
b. sono gestite da persone giuridiche le cui azioni, quote sociali o capitale sociale e i cui diritti di voto sono di proprietà, in tutto o in parte, di altre persone giuridiche;