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Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 11 pagine

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Legge sull’agricoltura

Art. 27

1Il Consiglio federale sottopone all’osservazione del mercato i prezzi delle merci di gruppi di merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione.

2Può sottoporre all’osservazione del mercato gli effetti in termini di creazione di valore dei gruppi di merci di cui al capoverso 1.

3Stabilisce la cerchia delle persone soggette all’obbligo di notifica e disciplina in particolare quali dati vanno rilevati con quale frequenza e in quale forma debbano essere notificati.

4L’UFAG effettua le rilevazioni necessarie per l’osservazione del mercato concernenti i prezzi, i fattori che li determinano e gli effetti in termini di creazione di valore in vari livelli, dai consumi intermedi agricoli al consumo. Informa il pubblico in merito ai risultati delle rilevazioni.

5I dati grezzi delle persone soggette all’obbligo di notifica e i dati che consentono di risalire a esse non devono essere resi accessibili al pubblico.

Art. 37 cpv. 1 seconda e terza frase nonché cpv. 5

Abrogati

Art. 38 cpv. 2

2Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento e le condizioni alle quali è accordato. Può rifiutare di accordare il supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.

Art. 38a Prezzo di riferimento per il latte trasformato in formaggio

1L’UFAG stabilisce mensilmente un prezzo di riferimento per il latte di cui all’articolo 38. A tal fine si basa sul livello dei prezzi nell’Unione europea.

2I valorizzatori del latte che per il latte di cui all’articolo 38 pagano ai produttori un prezzo inferiore a quello di riferimento lo notificano all’UFAG e versano una tassa.

3Il Consiglio federale determina la tassa in modo che corrisponda al massimo all’importo del supplemento di cui all’articolo 38.

4La tassa è riscossa per l’intero periodo in cui il prezzo pagato è stato inferiore al prezzo di riferimento.

5Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e i controlli.

Art. 39 cpv. 3

3Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento. Può adeguarlo tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.