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Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 11 pagine

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Legge sull’agricoltura

Art. 8 rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) nonché cpv. 1 e 1ter

1Le misure di solidarietà sono volte a promuovere la qualità dei prodotti e lo smercio nonché ad adeguare l’offerta alle esigenze del mercato. Spettano alle organizzazioni dei produttori o alle relative organizzazioni di categoria.

1terLe norme del contratto standard non devono pregiudicare considerevolmente la concorrenza. La determinazione dei prezzi e dei quantitativi rimane in ogni caso di competenza delle parti contraenti. I tribunali civili sono competenti per le controversie derivanti dal contratto standard e dai singoli contratti.

Art. 8a cpv. 1 e 2bis

1Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni dei produttori possono pubblicare a livello nazionale o regionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti.

2bisLe organizzazioni di categoria e le organizzazioni dei produttori notificano il metodo di calcolo dei prezzi indicativi e i prezzi indicativi concordati a un servizio designato dal Consiglio federale. Tale servizio pubblica queste informazioni.

Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 2bis

1Qualora le misure di solidarietà di cui all’articolo 8 capoverso 1 decise collettivamente siano o possano in futuro essere pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l’organizzazione di categoria o l’organizzazione dei produttori:

2Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un’organizzazione di categoria o di un’organizzazione dei produttori a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell’articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l’organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziare misure di solidarietà. I contributi non devono servire a finanziare l’amministrazione dell’organizzazione.

2bisIl Consiglio federale può conferire obbligatorietà generale al contratto standard di un’organizzazione di categoria, secondo l’articolo 8 capoverso 1bis, in tutti i livelli del processo di compravendita di prodotti agricoli se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 12 cpv. 1bis

1bisPuò sostenere progetti dei Comuni se tali progetti:

a. sono volti a promuovere le competenze nutrizionali e un’alimentazione equilibrata;

b. evidenziano chiaramente i benefici dell’alimentazione a base di prodotti agricoli regionali; e

c. sono realizzati in collaborazione con le organizzazioni regionali dei produttori.