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Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 11 pagine

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Legge sull’agricoltura

c. superano gli effettivi massimi di cui all’articolo 46.

2La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

d. abrogata

3Il Consiglio federale:

c. abrogata;

d. può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera h;

1. per aziende nella regione di montagna,

2. in caso di decesso di un gestore;

e. prevede che l’importo complessivo dei pagamenti diretti per azienda, senza i contributi di cui agli articoli 72 capoverso 1 lettera d e 76 venga ridotto gradualmente a partire da un determinato importo;

f. abrogata

Art. 71 cpv. 1 lett. a

Abrogata

Art. 72 cpv. 1 lett. d e 4

1Per garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sono versati contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. I contributi comprendono:

d. un contributo supplementare al contributo di base per ettaro allo scopo di preservare la capacità di produzione.

4Il contributo supplementare è calcolato in base ai crediti stanziati, al netto delle uscite relative ai contributi di cui agli articoli 71, 72 capoverso 1 lettere a–c, 73, 75, 76, 77a e 77b, al contributo per la conservazione in situ di cui all’articolo 147a capoverso 1 e alle indennità di cui all’articolo 62a della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque.

Art. 73 cpv. 2

2Il Consiglio federale stabilisce i tipi e i livelli qualitativi delle superfici per la promozione della biodiversità per i quali sono versati contributi. Può prevedere che, per determinati tipi e livelli qualitativi delle superfici per la promozione della biodiversità, i contributi siano versati in base ai risultati e definire i relativi indicatori.

Art. 75 cpv. 2

2Il Consiglio federale stabilisce le forme di produzione da promuovere. Può prevedere che, per determinate forme di produzione, i contributi siano versati in base ai risultati e definire i relativi indicatori.

4 RS 814.20