Progetto posto in consultazione - LAgr

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 11 pagine

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Legge sull’agricoltura

Il contributo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi di consulenza. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento dei contributi e i rispettivi importi.

Art. 146 Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all’importa-

zione e alla messa in commercio

Il Consiglio federale può stabilire condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all’importazione e alla messa in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni.

Art. 149 cpv. 2

2L’UFAG gestisce una piattaforma per il monitoraggio delle opzioni di protezione delle colture.

Art. 153 lett. d

Per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare:

d. svolgere campagne d’informazione e di sensibilizzazione.

Art. 153a cpv. 4

4Può svolgere campagne d’informazione e di sensibilizzazione.

Art. 156 cpv. 1

1Se, in seguito a provvedimenti ordinati dall’autorità secondo l’articolo 153, si verificano danni, al proprietario può essere versata un’indennità di equità.

Art. 165a cpv. 1 e 2 frase introduttiva

1Se, in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conseguenze a livello internazionale, nazionale o regionale, mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, per l’ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell’agricoltura, il Consiglio federale può prendere misure preventive.

2Quali misure preventive può in particolare:

Art. 165g cpv. 1 lett. a, b ed f nonché cpv. 2

1Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c−165fbis, il Consiglio federale disciplina in particolare:

a. la forma e i termini per il trattamento dei dati;

b. la struttura nonché i dati e il loro utilizzo;

f. la collaborazione con autorità e terzi.