Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 102Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 1 enumera le funzioni principali della piattaforma.
La lettera a riguarda la gestione dei contratti tra fornitori di dati e acquirenti di dati per lo scambio di dati. Tali contratti disciplinano, in particolare, quali dati possono essere trasmessi e utilizzati e a quale scopo. Rivestono notevole importanza soprattutto nel caso di trasmissioni di dati non correlati a compiti di diritto pubblico.
Nel caso di flussi di dati tra enti pubblici, soprattutto tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni stessi, i contratti non sono giuridicamente obbligatori in ogni caso. L’assenza di un contratto non pregiudica i flussi di dati previsti da leggi speciali. La conclusione di contratti tramite la piattaforma rimane tuttavia un principio fondamentale per gestire e organizzare i flussi di dati e per definire in modo trasparente le condizioni quadro determinanti.
La lettera b prevede che la piattaforma possa consentire lo scambio di dati tra privati, anche se tale scambio non avviene nell’adempimento di compiti o obblighi di diritto pubblico. Questa funzione è soggetta al presupposto di cui all’articolo 2. Essa consente di rendere la piattaforma utilizzabile anche per flussi di dati lungo l’intera catena del valore. Da ciò non deriva alcun obbligo di utilizzo o di comunicazione dei dati. Il presupposto per lo scambio concreto di dati rimane il consenso della persona fisica o giuridica interessata alla trasmissione dei dati.
La lettera c riguarda la comunicazione dei dati da parte delle autorità della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni a privati al di fuori dei compiti o degli obblighi di diritto pubblico. Anche in questi casi, l’ammissibilità della comunicazione dei dati continua a essere disciplinata dal diritto applicabile o dal necessario consenso della persona interessata e presuppone l’esistenza di un relativo contratto.
La lettera d riguarda la gestione della dichiarazione di consenso da parte delle persone fisiche o giuridiche interessate. Questa funzione è fondamentale quando lo scambio di dati non avviene ai fini dell’adempimento di compiti e obblighi di diritto pubblico e non sussiste alcuna altra base legale per il trattamento o la comunicazione dei dati. La persona interessata può gestire e revocare il proprio consenso. La revoca ha effetto solo dal momento in cui viene effettuata e non tange i dati già trasmessi in modo lecito.
La lettera e riguarda la trasmissione effettiva dei dati tra il fornitore di dati e l’acquirente di dati. A tal fine, la piattaforma mette a disposizione un canale di trasmissione sicuro, controllato e tracciabile.
Il capoverso 2 consente ulteriori funzionalità della piattaforma. Tra queste possono figurare in particolare funzioni concernenti l’indennità finanziaria per i dati trasmessi, l’anonimizzazione o il criptaggio dei dati dei sistemi d’informazione ad essa collegati, nonché la garanzia del rispetto di esigenze elevate in materia di sicurezza dei dati. Ciò consente di sviluppare ulteriormente la piattaforma e di adattarla alle esigenze future.
Il capoverso 3 stabilisce che per l’autentificazione e l’autorizzazione degli utenti la piattaforma utilizza i rispettivi servizi della Confederazione (attualmente, ad esempio, AGOV). Ciò mira a garantire un’identificazione e una verifica delle autorizzazioni uniformi e sicure.
Ai sensi del capoverso 4, la piattaforma deve mettere a disposizione interfacce conformi alle disposizioni della LMeCA. È determinante in particolare l’articolo 13 LMeCA, che contiene disposizioni relative alle interfacce per lo scambio elettronico dei dati. Ciò mira a garantire che la piattaforma sia progettata in modo interoperabile e possa essere collegata ai servizi elettronici delle autorità esistenti e futuri.
Sezione 4: Utilizzo, protezione e sicurezza dei dati nonché responsabilità
Articolo 15 Utilizzo
L’articolo 15 disciplina chi può utilizzare la piattaforma e a quale scopo ne è consentito l’utilizzo. Precisa, inoltre, che il Consiglio federale disciplina le condizioni essenziali per l’utilizzo della piattaforma. Esso può autorizzare l’UFAG a stabilire le condizioni per l’utilizzo della piattaforma.
Il capoverso 1 stabilisce che le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono utilizzare la piattaforma per l’adempimento di compiti di diritto pubblico lungo la filiera agroalimentare. Il trattamento dei dati continua a essere disciplinato dalle basi legali applicabili nei singoli casi. La piattaforma non crea una nuova base materiale per il trattamento dei dati, ma mette a disposizione il canale