Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

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A seconda degli aspetti su cui si concentra, la valutazione evidenzia se la piattaforma raggiunge gli obiettivi prefissati, se lo fa in modo economico, se le disposizioni organizzative, tecniche e finanziarie si dimostrano efficaci, se la sostenibilità è garantita e se sussiste la necessità di adeguamenti.

Il capoverso 2 obbliga il Consiglio federale a riferire all’Assemblea federale e a proporre le misure necessarie. Ciò garantisce che i risultati della valutazione siano valutati dal punto di vista politico e che eventuali adeguamenti possano essere attuati senza indugio.

Sezione 7: Disposizioni finali

Articolo 21 Disposizioni d’esecuzione

L’articolo 21 autorizza il Consiglio federale a emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione. In questo modo può disciplinare i dettagli necessari all’esecuzione della legge.

Articolo 22 Referendum ed entrata in vigore

Il capoverso 1 sancisce che la legge sottostà a referendum facoltativo.

Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a determinare l’entrata in vigore.

5 Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2030–2033

5.1 Situazione iniziale

Conformemente all’articolo 6 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, i mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti della politica agricola sono stanziati, sotto forma di limiti di spesa, al massimo per quattro anni con decreto federale semplice. Il Parlamento utilizza i limiti di spesa per fissare gli importi massimi dei crediti di pagamento per i vari settori di compiti e si dichiara pertanto disposto ad approvare i fondi previsti nel quadro delle decisioni sul preventivo.

Nel quadriennio precedente (2026–2029) le uscite per l’agricoltura erano state ripartite nei tre limiti di spesa «Basi di produzione», «Produzione e smercio» e «Pagamenti diretti» sulla base degli strumenti di politica agricola. Questa struttura e l’attribuzione dei crediti ai tre limiti di spesa vengono mantenute. I limiti di spesa comprendono i pagamenti di trasferimento (crediti) impiegati direttamente a livello del settore primario per conseguire gli obiettivi di politica agricola.

La maggior parte delle misure della LAgr è coperta dai tre limiti di spesa agricoli. La tabella 2 illustra quali misure all’interno dei limiti di spesa sono finanziate tramite i singoli crediti del preventivo 2026.

Tabella 10: Misure finanziate all’interno dei tre limiti di spesa (in mio fr )

Crediti Preventivo Misure; basi legali

2026

Limite di spesa «Basi di produzione»

Miglioramenti 104,3 Contributi per migliorie fondiarie, edifici agricoli e PSR; art. 87 LAgr strutturali 0,0 Crediti d’investimento; art. 87 LAgr Gestione del 4,4 Contributi ai premi delle assicurazioni per il raccolto; art. 86b LAgr rischio Coltivazione 47,6 Contributi per la promozione della coltivazione di piante e dell’allevamento di piante e al- di animali; art. 24, 140–146, 147a e 147b LAgr levamento di animali