Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 100Fedlex · Rapporto esplicativo
La lettera c riguarda l’archiviazione. Ai documenti creati o trattati nell’adempimento dei compiti dell’ente responsabile si applica il diritto federale. Ciò garantisce una regolamentazione uniforme in materia di conservazione, archiviazione ed eventuale trasmissione dei documenti.
La lettera d disciplina i rimedi giuridici. Nella misura in cui l’ente responsabile emetta decisioni nell’adempimento dei compiti di diritto pubblico affidatigli dalla Confederazione, i rimedi giuridici sono disciplinati dal diritto federale. Ai sensi dell’articolo 33 lettera h della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)56, è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni di istanze o organizzazioni al di fuori dell’Amministrazione federale che decidono nell’adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione. L’ente responsabile rientra in tale campo di applicazione della disposizione.
Articolo 12 Utile, patrimonio ed esenzione fiscale
L’articolo 12 disciplina la gestione dell’utile e del patrimonio da parte dell’ente, nonché il suo trattamento fiscale. La disposizione tiene conto del fatto che si tratta di un ente di diritto pubblico che gestisce e sviluppa ulteriormente la piattaforma come infrastruttura comune e senza scopo di lucro della Confederazione e dei Cantoni.
Il capoverso 1 stabilisce che l’ente responsabile non persegue alcun scopo di lucro. La piattaforma non deve essere gestita a scopo di lucro, ma deve servire a garantire una trasmissione dei dati sicura, affidabile ed efficiente lungo la filiera agroalimentare. Eventuali entrate, in particolare quelle derivanti dagli emolumenti per l’utilizzo, non devono quindi essere destinate alla realizzazione di utili, bensì al finanziamento dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo della piattaforma.
L’ente può costituire un patrimonio solo nella misura necessaria all’esercizio e all’ulteriore sviluppo della piattaforma, nonché a garantire la liquidità. Ciò consente all’ente responsabile di disporre dei mezzi finanziari necessari per adempiere gli obblighi correnti, effettuare investimenti nell’ulteriore sviluppo e compensare le fluttuazioni delle entrate e delle uscite. Allo stesso tempo, si impedisce che venga costituito un patrimonio superiore al fabbisogno necessario.
Il capoverso 2 esenta l’ente responsabile da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Ciò è in linea con il suo carattere di ente di diritto pubblico e senza scopo di lucro. I suoi fondi devono essere utilizzati per l’esercizio e l’ulteriore sviluppo della piattaforma.
Sono fatte salve l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva e le tasse di bollo. Per queste si applicano le rispettive disposizioni del diritto federale. L’esenzione fiscale non esonera quindi l’ente da eventuali obblighi previsti da tali leggi speciali.
Articolo 13 Procedura in caso di denuncia della convenzione
L’articolo 13 disciplina la procedura da seguire qualora un Cantone intenda denunciare la convenzione. La disposizione garantisce che la denuncia sia possibile senza compromettere direttamente l’esistenza e l’esercizio dell’ente responsabile.
Il capoverso 1 prevede che ciascun ente pubblico possa denunciare la convenzione per la fine di un anno civile con un preavviso di tre anni. Tale preavviso consente all’ente e ai membri rimanenti di chiarire per tempo le conseguenze della denuncia sul piano organizzativo e finanziario.
Il capoverso 2 stabilisce che una denuncia non determina automaticamente lo scioglimento dell’ente responsabile. Esso può quindi, in linea di principio, continuare a esistere anche se singoli enti pubblici denunciano la convenzione.
Il capoverso 3 disciplina il caso in cui, a seguito di una denuncia, nell’ente responsabile non sia più rappresentato un numero di Cantoni tale da rappresentare almeno due terzi della popolazione residente permanente. In tal caso, l’assemblea decide in merito alle ulteriori misure da adottare. Essa può decidere che i restanti membri sostengano i costi secondo la ripartizione di cui all’articolo 19, oppure che l’ente responsabile venga sciolto. La disposizione garantisce che le conseguenze finanziarie di una
56 RS 173.32