Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

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Il capoverso 6 disciplina la ripartizione dei voti e la presa di decisioni. I rappresentanti della Confederazione dispongono congiuntamente dello stesso numero di voti dell’insieme dei rappresentanti dei Cantoni. In questo modo si instaura un equilibrio tra Confederazione e Cantoni. Allo stesso tempo si garantisce che le decisioni vengano prese solo se raggiungono la maggioranza.

Il capoverso 7 garantisce che la Confederazione si presenti all’assemblea con una posizione unitaria. I rappresentanti della Confederazione definiscono di comune accordo la loro posizione prima di deliberare. Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale.

Articolo 7 Comitato

L’articolo 7 disciplina lo stato, la composizione e i compiti del comitato, che è l’organo direttivo dell’ente. È responsabile della pianificazione strategica e finanziaria dell’ente e sorveglia la segreteria.

Il capoverso 1 definisce il comitato come organo direttivo dell’ente responsabile. A esso spetta quindi la responsabilità in materia di gestione a livello strategico.

Il capoverso 2 disciplina la composizione del comitato. Esso è composto da due rappresentanti della Confederazione e da due rappresentanti dei Cantoni. In tal modo si garantisce anche in seno al comitato una rappresentanza paritetica tra Confederazione e Cantoni.

Il capoverso 3 stabilisce che il DEFR e il DFI designino ciascuno un rappresentante della Confederazione. Anche questi ultimi mirano a raggiungere una posizione unanime della Confederazione. Qualora, in singoli casi, non si giunga comunque a una posizione unanime, la questione viene chiarita attraverso i livelli gerarchici e decisionali ordinari all’interno dell’Amministrazione federale.

Il capoverso 4 prevede che la presidenza si alterni ogni tre anni tra un rappresentante della Confederazione e un rappresentante dei Cantoni. In questo modo, la responsabilità congiunta della Confederazione e dei Cantoni per l’ente responsabile si riflette anche nella direzione del comitato.

Il capoverso 5 disciplina la presa di decisioni. Il comitato prende la decisione a maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità di voti, una proposta viene considerata respinta. Ciò impedisce che venga presa una decisione in assenza di maggioranza.

Il capoverso 6 descrive i compiti del comitato. Esso sviluppa gli obiettivi strategici per l’ulteriore sviluppo della piattaforma, è competente per la pianificazione finanziaria e sorveglia la segreteria. Decide inoltre in merito all’esclusione dall’utilizzo della piattaforma secondo l’articolo 16. Svolge così i compiti centrali di direzione e gestione dell’ente responsabile.

La disposizione di cui al capoverso 7 conferisce al comitato la facoltà di proporre al Consiglio federale modifiche delle condizioni essenziali per l’utilizzo della piattaforma. Ciò consente in particolare di tenere conto, da un lato, delle esperienze raccolte durante l’esercizio e, dall’altro, dei nuovi requisiti tecnici o organizzativi. La competenza decisionale in merito all’adeguamento delle condizioni di utilizzo rimane del Consiglio federale (cfr. art. 15).

Il capoverso 8 consente al comitato di incaricare un terzo della gestione della segreteria. Attualmente è previsto di affidare questo compito a eOperations Schweiz AG in qualità di fornitore di servizi per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Incaricando un terzo, l’ente responsabile può avvalersi delle competenze specialistiche, tecniche e organizzative già esistenti. La responsabilità della vigilanza sulla segreteria rimane di competenza del comitato.

Articolo 8 Segreteria

L’articolo 8 disciplina i compiti della segreteria. Essa svolge i compiti operativi relativi alla piattaforma e ne garantisce l’esercizio quotidiano e l’ulteriore sviluppo secondo le direttive del comitato.

Il capoverso 1 attribuisce alla segreteria la responsabilità dell’esercizio della piattaforma. Ciò comprende, in particolare, il coordinamento dell’esercizio corrente, il supporto organizzativo per l’utilizzo e l’attuazione delle direttive del comitato. La segreteria agisce per conto dell’ente responsabile sotto la vigilanza del comitato.

Il capoverso 2 elenca i compiti principali della segreteria.