Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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tecnico e organizzativo per la loro trasmissione. La disposizione non comporta inoltre alcun obbligo per le autorità di utilizzare la piattaforma.
Il capoverso 2 attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire, a livello di ordinanza, le condizioni essenziali per l’utilizzo della piattaforma (cfr. art. 21). Può farlo su proposta del comitato ai sensi dell’articolo 6 capoverso 7. Tra le condizioni essenziali figurano, in particolare, le disposizioni relative ai formati di dati e alle quantità di dati ammessi, alla ripartizione dei costi di collegamento alla piattaforma e alle specifiche tecniche. In tal modo vengono stabilite le condizioni quadro fondamentali per un utilizzo uniforme e affidabile della piattaforma. L’elenco di cui al capoverso 2 non è esaustivo.
Il capoverso 3 prevede che il Consiglio federale possa autorizzare l’UFAG a stabilire le condizioni per l’utilizzo della piattaforma sulla base del capoverso 2. Queste possono specificare, in particolare, i dettagli tecnici e organizzativi necessari per l’utilizzo e l’esercizio della piattaforma. Prima di stabilirle, l’UFAG sente i Cantoni che hanno aderito all’ente responsabile.
Articolo 16 Esclusione dall’utilizzo
L’articolo 16 disciplina le condizioni alle quali le persone fisiche e giuridiche che non svolgono funzioni di diritto pubblico possono essere escluse dall’utilizzo della piattaforma.
Il capoverso 1 prevede che l’esclusione sia possibile qualora tali persone violino in modo grave o ripetuto le condizioni di utilizzo. L’esclusione può essere temporanea o permanente. In tal modo, l’ente dispone di uno strumento per garantire l’esercizio sicuro e corretto della piattaforma. L’esclusione deve essere proporzionata al singolo caso. Occorre tenere conto, in particolare, della gravità della violazione, di un’eventuale recidiva e delle ripercussioni sull’esercizio e sulla sicurezza della piattaforma.
Il capoverso 2 stabilisce che il comitato decreta l’esclusione mediante decisione. Ciò garantisce che la decisione sia giuridicamente verificabile e che le persone interessate possano adire le vie legali.
Articolo 17 Protezione e sicurezza dei dati
L’articolo 17 disciplina il diritto applicabile in materia di protezione dei dati e le esigenze di sicurezza dei dati in relazione allo scambio di dati tramite la piattaforma.
Il capoverso 1 chiarisce quali disposizioni legali in materia di protezione dei dati trovano applicazione, nella misura in cui il trattamento dei dati non sia già disciplinato dal diritto applicabile al rispettivo scambio di dati. La disposizione ha carattere sussidiario. Prevalgono quindi le disposizioni di legge speciali applicabili a un determinato trattamento o a una determinata comunicazione di dati.
Se un’autorità della Confederazione tratta o comunica dati di persone fisiche, la protezione dei dati è disciplinata dalla LPD. Lo stesso vale in caso di scambio di dati tra privati. In questi casi si applica quindi il diritto federale in materia di protezione dei dati.
Se un’autorità della Confederazione tratta o comunica dati di persone giuridiche, la protezione dei dati è disciplinata dagli articoli 57r e 57s della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)57. Tali disposizioni sono determinanti poiché i dati delle persone giuridiche non rientrano nel campo di applicazione della legge sulla protezione dei dati.
Se invece è un’autorità cantonale che tratta o comunica dati, la protezione dei dati è disciplinata dalla rispettiva legislazione cantonale in materia. In questo modo viene preservata la competenza dei Cantoni per quanto riguarda i propri trattamenti di dati.
La piattaforma non modifica quindi il diritto in materia di protezione dei dati applicabile al rispettivo trattamento. Rimane determinante chi tratta o comunica i dati e se esistono disposizioni di legge speciali.
Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a disciplinare le esigenze relative alla sicurezza dei dati. Ciò mira a garantire un elevato livello di sicurezza dei dati per la piattaforma. Occorre tenere conto, in particolare, dei principi generali di protezione della sicurezza delle informazioni, vale a dire la confidenzialità, l’integrità, l’autenticità e la tracciabilità. A tal fine, il Consiglio federale si basa su standard generalmente riconosciuti.