Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 104Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 18 Responsabilità
L’articolo 18 disciplina la responsabilità per i danni cagionati illecitamente dall’esercizio della piattaforma.
Il capoverso 1 dichiara applicabile la legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità, LResp)58. Si applicano quindi le disposizioni uniformi in materia di responsabilità della Confederazione. Ciò è opportuno poiché l’ente responsabile è sostenuto congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni e nessun Cantone deve godere di una posizione privilegiata in ragione della sede dell’ente responsabile stesso. L’ente responsabile risponde con il proprio patrimonio.
Il capoverso 2 esclude la responsabilità sussidiaria della Confederazione secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera a della legge sulla responsabilità. Al suo posto si applica la ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni secondo l’articolo 19. In tal modo si tiene conto del fatto che l’ente responsabile non è attribuibile esclusivamente alla Confederazione, ma è sostenuto congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.
Sezione 5: Finanziamento della piattaforma
Articolo 19
L’articolo 19 disciplina il finanziamento della piattaforma. La disposizione distingue tra il finanziamento dei costi per l’esercizio e l’ulteriore sviluppo da parte della Confederazione e dei Cantoni e la possibilità di riscuotere emolumenti per l'utilizzo della piattaforma da determinati utenti.
Il capoverso 1 stabilisce che i costi per l’esercizio e l’ulteriore sviluppo della piattaforma siano sostenuti in modo paritetico dalla Confederazione e dai Cantoni. La Confederazione e i Cantoni si fanno quindi carico ciascuno della metà dei relativi costi. Tale disposizione si discosta, in virtù di una legge speciale, dalla logica di ripartizione dei costi prevista dalla LMeCA, secondo la quale i costi devono essere sostenuti, in linea di principio, in misura proporzionale all’utilizzo. La deroga è opportuna poiché il finanziamento della piattaforma corrisponde alla direzione paritetica dell’ente: la Confederazione e i Cantoni sostengono congiuntamente la piattaforma, partecipano in misura paritaria ai costi e operano in modo equilibrato all’interno dell’ente responsabile.
La ripartizione della quotaparte cantonale dei costi tra i Cantoni partecipanti non è disciplinata dalla legge stessa, ma è oggetto della convenzione o della regolamentazione tra i Cantoni. In tal modo ai Cantoni rimane il margine di manovra necessario per stabilire una ripartizione dei costi adeguata e da essi sostenuta congiuntamente.
Il capoverso 2 prevede che l’ente possa riscuotere emolumenti per l’utilizzo da parte degli utenti che non appartengono a un ente pubblico membro dell’ente responsabile. La riscossione di tali emolumenti è particolarmente importante nei casi in cui tali utenti utilizzino la piattaforma per scopi propri o per la fornitura di servizi basati sui dati. La disposizione non comporta tuttavia l’obbligo di riscuotere emolumenti in ogni caso. Crea piuttosto la base legale affinché l’ente responsabile possa prevedere i relativi emolumenti. La fissazione dell’importo di eventuali emolumenti spetta all’assemblea ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 lettera g.
Sezione 6: Valutazione
Articolo 20
L’articolo 20 disciplina la valutazione della piattaforma.
Il capoverso 1 obbliga il Consiglio federale a verificare, per la prima volta otto anni dopo l’entrata in vigore della convenzione e successivamente ogni quattro anni, se la piattaforma sia adeguata ed efficace e se sia gestita in modo economicamente sostenibile. A livello operativo, la valutazione viene commissionata dalla segreteria e approvata dall’assemblea all’attenzione del Consiglio federale.
58 RS 170.32