Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 99Fedlex · Rapporto esplicativo

Ai sensi della lettera a, la segreteria garantisce l’ulteriore sviluppo della piattaforma. Prepara le basi specialistiche, organizzative e tecniche, coordina i lavori necessari e assicura che la piattaforma venga ulteriormente sviluppata in conformità con le direttive strategiche.

La lettera b attribuisce alla segreteria la gestione dei contratti e finanziaria, compresa la fatturazione. Essa assume dunque i compiti amministrativi centrali dell’ente responsabile e garantisce un regolare svolgimento dei processi contrattuali e finanziari. La gestione dei contratti può riguardare in particolare i contratti relativi all’utilizzo della piattaforma nonché quelli necessari per il suo esercizio, manutenzione o ulteriore sviluppo.

Ai sensi della lettera c, la segreteria stila il conto annuale. In tal modo prepara la rendicontazione finanziaria all’attenzione degli organi competenti.

La lettera d riguarda la preparazione delle sedute e delle decisioni del comitato. La segreteria mette a disposizione del comitato le basi specialistiche, organizzative e finanziarie necessarie per le sue decisioni. Svolge una funzione consultiva in seno al comitato; tuttavia, la competenza decisionale rimane del comitato, nella misura in cui la legge o la convenzione gliela attribuiscano. La segreteria partecipa alle sedute del comitato in veste consultiva, ma non ha diritto di voto.

Articolo 9 Ufficio di revisione

L’articolo 9 disciplina la nomina e i compiti dell’ufficio di revisione che è preposto al controllo delle finanze dell’ente responsabile e contribuisce a garantire una corretta contabilità.

Il capoverso 1 prevede che l’ufficio di revisione sia nominato dall’assemblea per tre anni. È ammessa la riconferma. Se possibile, è nominato il controllo delle finanze di una parte alla convenzione. Ciò consente di avvalersi delle competenze specialistiche esistenti di un ente pubblico parte alla convenzione.

Il capoverso 2 stabilisce che l’ufficio di revisione esegua una revisione ordinaria applicando per analogia le pertinenti disposizioni del CO. In tal modo viene definito uno standard di revisione riconosciuto, senza assoggettare direttamente l’ente responsabile al diritto di revisione di diritto privato.

Articolo 10 Iscrizione nel registro di commercio

Il capoverso 1 chiarisce che l’ente responsabile deve essere iscritto nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Il capoverso 2 stabilisce che l’iscrizione ha effetto dichiarativo. La personalità giuridica dell’ente responsabile non viene quindi acquisita solo con l’iscrizione nel registro di commercio, ma già con l’entrata in vigore della convenzione secondo l’articolo 3 capoverso 5. L’iscrizione nel registro di commercio rende visibile all’esterno la personalità giuridica già acquisita.

Il capoverso 3 stabilisce che alla notifica per l’iscrizione vada acclusa la convenzione. Se quest'ultima viene successivamente modificata, all’ufficio del registro di commercio va trasmessa la nuova versione completa. In tal modo si garantisce che l’ufficio del registro di commercio disponga di una versione aggiornata e completa della convenzione.

Articolo 11 Diritto applicabile

L’articolo 11 chiarisce che alle questioni giuridiche legate all’adempimento dei compiti dell’ente responsabile è applicabile il diritto federale. Ciò è particolarmente importante poiché l’ente responsabile è sostenuto congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni e la piattaforma per lo scambio di dati è destinata a essere utilizzata a livello intercantonale. Le diverse normative cantonali non devono ostacolare l’adempimento dei compiti dell’ente responsabile.

La lettera a precisa che per l’ente responsabile si applica il diritto federale per quanto concerne la trasparenza dell’amministrazione, la protezione dei dati e la sicurezza dei dati. Ciò riguarda in particolare l’accesso ai documenti ufficiali dell’ente responsabile, il trattamento dei dati personali da parte dell’ente responsabile nonché la sicurezza delle informazioni nell’adempimento dei suoi compiti.

La lettera b dichiara applicabile il diritto federale in materia di appalti pubblici. Ciò garantisce che gli appalti effettuati dall’ente responsabile per l’adempimento dei propri compiti avvengano secondo criteri uniformi del diritto federale.