Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo

3.1.5.3 Condizioni applicabili all’importazione di animali da allevamento

Normativa vigente e necessità di intervento

L’ordinanza del 29 ottobre 202534 sull’allevamento di animali (OAlle) disciplina la messa in commercio di animali da allevamento nonché di sperma, ovuli non fecondati ed embrioni da loro prelevati (art. 1 capoverso 2 e 67−72 OAlle).

Attualmente manca una base legale esplicita per le disposizioni relative ai certificati di ascendenza degli animali da allevamento applicabili alla messa in commercio, all’importazione e all’esportazione. È necessario crearne una, in particolare per garantire l'equivalenza con la normativa dell'UE in materia di allevamento. Tali disposizioni non danno adito a contestazioni e costituiscono una prassi consolidata. Nell'ambito della PA30+ si intende quindi integrare la base legale esplicita.

Nuova normativa proposta

L’aggiunta di «messa in commercio» all’articolo 146 consente di creare la base legale per l’articolo già contenuto nell’OAlle.

➔ Articolo 146

3.1.6 Protezione dei vegetali e mezzi di produzione (Titolo settimo LAgr)

3.1.6.1 Strategia per una protezione sostenibile delle colture

Normativa vigente e necessità di intervento

Nel maggio 2024 il Consiglio federale ha approvato il Rapporto intermedio sull'attuazione del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, nel quale evidenzia i progressi compiuti nella riduzione dei rischi per l'ambiente derivanti dall'uso di tali prodotti in Svizzera. Allo stesso tempo, dal rapporto emerge chiaramente che mancano alternative di protezione per numerose colture. Ciò ha indotto l’UFAG a sviluppare la Strategia per la protezione sostenibile delle colture 2035 che contiene proposte di misure volte a trasformare la difesa integrata dei vegetali in un concetto moderno e globale di protezione delle colture tenendo sempre presenti gli obiettivi di riduzione dei rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari.

La strategia comprende diverse misure, alcune delle quali già in vigore. Le disposizioni dell’OPF prevedono una procedura semplificata per l’omologazione di prodotti fitosanitari già omologati in un Paese limitrofo e per l’approvazione degli organismi ausiliari utilizzati nella lotta biologica. L’ordinanza del 29 ottobre 2025 concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture prevede il sostegno per la lotta biologica classica ai nuovi organismi nocivi. La strategia contempla altresì lo sviluppo di nuovi supporti decisionali sulla piattaforma Agrométéo+.

Anche il coordinamento della ricerca è fondamentale per uno sviluppo efficiente di alternative per la protezione delle colture. Diverse istituzioni, così come l’economia privata, sono attive in questo ambito. L’obiettivo della strategia è creare una rete di attori diversi al fine di sviluppare alternative per colmare le lacune individuate. L’articolo 116 LAgr consente già di sostenere progetti volti a sviluppare nuove misure di protezione delle colture. Gli aiuti finanziari sotto forma di bandi o di mandati di ricerca specifici devono incentivare la ricerca di soluzioni per le lacune prioritarie. È opportuno continuare a sviluppare questa rete di attori.

L’introduzione di nuovi metodi di protezione delle colture rappresenta una sfida quando si tratta di sostituire metodi che hanno dato prova della loro efficacia. Per incentivarla è importante dimostrare il potenziale di attuazione nella pratica e l’efficacia di queste alternative in condizioni reali. Numerose istituzioni pubbliche sono attive in questo settore. Alcune aziende agricole pioniere sono altresì disposte a condividere la loro esperienza sull’utilizzo di nuovi metodi. L’obiettivo è creare una rete dei vari attori coinvolti. L’articolo 119 LAgr consente di sostenere, mediante aiuti finanziari, l’attuazione nella pratica delle nuove misure di protezione delle colture.

34 RS 916.310