Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge sull’agricoltura
Legge federale del 29 aprile 199841 sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr)
Articolo 6c
Al capoverso 1 viene sancito che al fine di adempiere lo scopo della LAgr la Confederazione collabora con gli attori dell’agricoltura e della filiera alimentare. Questo principio di collaborazione non è tuttavia un principio materiale che esonera le parti dalle prescrizioni del diritto materiale42. Per «attori» s’intendono imprese dell’economia privata, organizzazioni di categoria e organizzazioni dei produttori nonché altre organizzazioni e associazioni della filiera agroalimentare, la quale comprende tutti i livelli a monte e a valle dell’agricoltura. La collaborazione mira a sostenere la sicurezza alimentare attraverso la sostenibilità, dalla produzione al consumo. In relazione all’articolo 1 LAgr l’impegno dell’intera catena del valore ha un impatto sulle lettere a) garantire l’approvvigionamento della popolazione, b) salvaguardare le basi esistenziali naturali, c) aver cura del paesaggio rurale ed e) garantire il benessere degli animali.
I capoversi 2 e 3 disciplinano il rapporto tra l’attività normativa statale e l’impegno autonomo e riguardano la collaborazione nella fase di elaborazione del quadro normativo o in caso di dichiarazione di obbligatorietà generale43.
Conformemente al capoverso 2, la Confederazione può promuovere dichiarazioni d’intenti e convenzioni basate su di esse stabilendo obiettivi e relativi termini. In questo modo la Confederazione crea un quadro normativo all’interno del quale gli attori della filiera agroalimentare possono attuare le loro misure per il raggiungimento degli obiettivi. La Confederazione può stabilire questi obiettivi e termini a livello di leggi, di ordinanze o di strategie del Consiglio federale.
Le dichiarazioni d'intenti e le relative convenzioni possono essere concluse tra gli attori della filiera agroalimentare. La partecipazione della Confederazione è possibile ma non è un presupposto indispensabile. Le dichiarazioni d’intenti disciplinano gli obiettivi e le condizioni quadro a livello superiore, mentre le convenzioni specificano i contenuti delle dichiarazioni d’intenti in relazione a un tema specifico. Entrambe possono essere ulteriormente sviluppate e rinnovate. Gli obiettivi devono essere attuabili a livello degli attori e verificabili44. La misurazione del loro grado di raggiungimento è garantita da un sistema di monitoraggio. Le convenzioni non devono necessariamente concretizzare un obiettivo stabilito dalla legge o una decisione politica, bensì possono essere concluse di propria iniziativa. La partecipazione è volontaria45.
Per quanto riguarda la forma, è importante formulare chiaramente gli obiettivi, i termini e gli indicatori. Non vengono definiti ulteriori aspetti formali46. Si raccomanda tuttavia di chiarire i ruoli e le modalità relative al monitoraggio nonché alla rendicontazione interna ed esterna. La formulazione degli obiettivi deve assicurare alle imprese un margine di manovra sufficiente a livello di attuazione, affinché la loro libertà economica non sia limitata in modo sproporzionato. Va garantito che i contenuti rispettino le disposizioni in materia di diritto sulla concorrenza e sui cartelli e che non si ripercuotano sugli impegni internazionali. La responsabilità del monitoraggio spetta spesso allo Stato. L’articolo 185 costituisce una base legale sufficiente per il monitoraggio nella filiera agroalimentare.
Se una delle parti non adempie la convenzione o vi sono divergenze di opinione, le parti si adoperano in buona fede per giungere a un accordo il più rapidamente possibile e in via amichevole. L’applicabilità dell’articolo 169 va valutata caso per caso. I capoversi 3 e 4 disciplinano i provvedimenti che possono essere attuati a titolo sussidiario nel caso in cui emergesse che gli obiettivi non possono essere raggiunti, del tutto o in parte, con i provvedimenti previsti dalla convenzione. Sulla base del monitoraggio degli obiettivi, il Consiglio federale deve valutare le probabilità di raggiungerli. Va valutato se gli obiettivi
41 RS 910.1
42 In analogia: ADAmb 2004: art. 41a-I-II; commento alla legge sulla protezione dell’ambiente
43 In analogia: ADAmb 2004: art. 41a-I-II; commento alla legge sulla protezione dell’ambiente
44 In analogia: DAP 1997: convenzioni tra Stato ed economia nell’ambito della protezione dell’ambiente – possibilità e limiti
45 In analogia: UFAM 2021: Branchenvereinbarungen: Übersicht und Frage der Allgemeinverbindlichkeit
46 In analogia: ADAmb 2004: art. 41a-I-II; commento alla legge sulla protezione dell’ambiente