Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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possono essere conseguiti in misura sufficiente anche senza ulteriori provvedimenti. Spetta al Consiglio federale decidere i provvedimenti necessari. Se è prevedibile che gli obiettivi non saranno raggiunti, il Consiglio federale agisce in base a un ordine prestabilito. In una prima fase può valutare la possibilità di conferire obbligatorietà generale (cpv. 4). Qualora ciò si rivelasse inopportuno o inefficace, può ricercare una soluzione attraverso le procedure legali ordinarie (cpv. 5).
L’opportunità di una dichiarazione di obbligatorietà generale va valutata sulla base delle esigenze indicate al capoverso 4. La lettera a prevede che oltre il 50 per cento degli attori interessati deve aver sottoscritto la convenzione. Per «attori interessati» si intendono quelle imprese e organizzazioni che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Tale definizione va verificata caso per caso. Inoltre, ai sensi della lettera b, i contenuti non devono violare il diritto vigente. A una dichiarazione d’intenti non può essere conferita obbligatorietà generale, poiché non contiene misure volte al raggiungimento degli obiettivi.
Il capoverso 5 sancisce che una dichiarazione di obbligatorietà generale deve essere opportuna ed efficace: i provvedimenti e i termini previsti nella convenzione devono essere sufficienti per raggiungere il livello di obiettivo auspicato. Se le condizioni di cui al capoverso 4, ovvero l’opportunità e l’efficacia, non sono date, il capoverso 5 permette di applicare la procedura legislativa ordinaria47. ln tal modo è garantita la flessibilità necessaria per adeguare al contesto specifico i provvedimenti da introdurre.
I capoversi 3, 4 e 5 sono applicabili anche se la Confederazione non ha sottoscritto la dichiarazione d’intenti o la convenzione. Per contro, si applica la condizione che la Confederazione può prendere visione del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e della rendicontazione.
Rapporto tra l’articolo 6c e gli articoli 8, 9 e 37
È possibile che alcuni contenuti delle dichiarazioni d’intenti e delle convenzioni siano simili a quelli dei contratti standard di cui all’articolo 37. Tuttavia, la dichiarazione di obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 6c non è applicabile in relazione agli articoli 8, 9 e 37. Esistono differenze importanti tra la dichiarazione di obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 6c e i contratti standard ai sensi degli articoli 8, 9 e 37.
Una differenza rilevante riguarda la cerchia degli attori coinvolti. Ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2, per organizzazione di categoria s’intende l’associazione dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercianti, senza fare alcuna distinzione tra commercio all’ingrosso e al dettaglio. All’articolo 6c, invece, ci si riferisce specificatamente al commercio al dettaglio.
Inoltre, i casi differiscono per quanto riguarda l’avvio della procedura per conferire obbligatorietà generale. Nel caso dell’articolo 6c, a differenza degli articoli 9 e 37, non è necessaria una richiesta da parte della categoria interessata. La necessità di conferire obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 6c viene valutata dal Consiglio federale sulla base di un monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.
Per la dichiarazione di obbligatorietà generale devono essere adempiute determinate condizioni ai sensi dell’articolo 6 capoverso 4.
➔ Numero 3.1.1.1
Art. 8 rubrica nonché capoversi 1 e 1ter
La modifica del capoverso 1 concerne soltanto il testo tedesco. Nelle definizioni tra parentesi all'articolo 8 capoverso 1 vengono introdotti i termini «organizzazione di categoria» e «organizzazione dei produttori» già utilizzati nelle versioni italiana e francese. Questi due termini vengono poi utilizzati in modo uniforme negli articoli 8a e 9. La modifica è puramente redazionale.
All’articolo 8 capoverso 1terla Confederazione prescrive che le norme dei contratti standard delle organizzazioni di categoria non devono ostacolare in modo significativo la concorrenza. I contratti individuali sono oggetto di una trattativa separata tra i singoli venditori e acquirenti e definiscono gli obblighi reciproci. Le controversie tra acquirenti e venditori a livello privato non possono essere risolte dalla Confederazione. Le parti contraenti devono risolvere eventuali controversie dinanzi a un tribunale civile. Nel
47 Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): Branchenvereinbarungen: Übersicht und Frage der Allgemeinverbindlichkeit. Schede informative all’attenzione della sottocommissione Iv.Pa. 20.433 «Rafforzare l’economia circolare in Svizzera», 08.02.2021.