Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

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Il capoverso 2 stabilisce quali obblighi incombono ai valorizzatori del latte nel caso in cui paghino un prezzo inferiore a quello di riferimento. Deve essere possibile scendere al di sotto del prezzo di riferimento, perché solo così il settore può continuare a reagire con segnali di prezzo all’eccedenza di latte presente sul mercato. Allo stesso tempo si tratta di introdurre un incentivo che renda economicamente poco attrattivi modelli aziendali basati su prezzi del latte costantemente molto bassi, che beneficiano del supplemento per il latte trasformato in formaggio. Se il primo acquirente del latte che viene successivamente trasformato in formaggio lungo la catena del valore paga un prezzo inferiore al prezzo di riferimento, deve notificarlo alla Confederazione e versare una tassa. Il valorizzatore del latte continua ad avere l’obbligo di trasferire il supplemento per il latte trasformato in formaggio ai produttori di latte (fig. 9), il che significa che il versamento della tassa non tange il supplemento per il latte trasformato in formaggio.

In virtù del capoverso 3, il Consiglio federale può fissare l’importo della tassa fino a concorrenza dell’importo del supplemento a un livello tale che, in condizioni di mercato normali, risulti economicamente svantaggioso per i valorizzatori pagare un prezzo del latte inferiore a quello di riferimento (12 ct./kg in seguito all’aumento del supplemento previsto dall’articolo 38). La tassa è versata per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio, che ha beneficiato del relativo supplemento, per il quale ai produttori è stato pagato un prezzo inferiore a quello di riferimento. Contestualmente, in situazioni di mercato straordinarie caratterizzate da eccedenze di latte, il Consiglio federale ha la possibilità di ridurre l’importo della tassa, facilitando così lo sgravio del mercato lattiero attraverso la produzione di formaggio a base di latte vaccino a basso prezzo. L’importo della tassa è specificato nell’OSL50. La figura 9 illustra i flussi finanziari in relazione al supplemento per il latte trasformato in formaggio se è rispettato il prezzo di riferimento e l’importo massimo della tassa se è pagato un prezzo inferiore a quello di riferimento.

Figura 9: Flussi finanziari in caso di rispetto o di mancato raggiungimento del prezzo di riferi-

mento per il latte trasformato in formaggio, se l’importo della tassa è massimo

In virtù del capoverso 4, la tassa può essere riscossa con effetto retroattivo. Ciò è rilevante nel caso in cui il mancato rispetto del prezzo di riferimento non sia stato notificato dal valorizzatore e venga rilevato solo nel corso di un’ispezione da parte della Confederazione. In tali casi, quest’ultima esige il pagamento retroattivo della tassa e dispone una misura amministrativa ai sensi del nuovo articolo 169 capoverso 1bisLAgr. La retroattività si applica a partire dall’entrata in vigore della presente modifica della LAgr.

In virtù del capoverso 5, il Consiglio federale può stabilire nell’OSL i dettagli relativi all'attuazione della nuova disposizione. Tra questi figurano in particolare le modalità per il calcolo e la pubblicazione del

50 RS 916.350.2