Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 82Fedlex · Rapporto esplicativo
diritto pubblico non esistono mezzi di ricorso né per le controversie relative agli elementi generali del contratto standard né per le disposizioni dei contratti individuali.
➔ Numero 3.1.2.1
Articolo 8a capoversi 1 e 2bis
Le modifiche del capoverso 1 sono puramente redazionali (termine «organizzazioni di categoria e organizzazioni dei produttori»).
Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni dei produttori sono libere di decidere se pubblicare o meno i prezzi indicativi. Se decidono di pubblicarli, devono comunicare a un servizio neutrale i prezzi indicativi concordati e il modo in cui sono stati calcolati. L'UFAG è il servizio neutrale designato per la notifica dei dati, che ha il compito di elaborarli e pubblicarli su una piattaforma adeguata (p.es. il portale dati dei mercati agricoli e alimentari o il sito Internet dell’UFAG). In caso di mancata notifica, l’UFAG lo segnala alle organizzazioni; tuttavia, non è previsto che prenda ulteriori provvedimenti per richiedere la notifica.
➔ Numero 3.1.2.1
Articolo 9 capoversi 1 frase introduttiva, 2 e 2bis
Le modifiche del capoverso 2 sono puramente redazionali (termine «organizzazioni di categoria e organizzazioni dei produttori»).
Su richiesta di un’organizzazione di categoria, il Consiglio federale può conferire obbligatorietà generale al contratto standard della stessa (cpv. 2bis). Stabilisce, mediante decisione, quali imprese sono interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà generale. Le clausole obbligatorie sono elencate nell’allegato alla decisione. La dichiarazione di obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale obbliga tutti gli attori della categoria a utilizzare le parti del contratto standard a cui è stata conferita obbligatorietà generale, indipendentemente dal fatto che siano membri dell’organizzazione di categoria o meno.
➔ Numero 3.1.2.1
Articolo 12 capoverso 1bis
Nel testo esplicativo (cfr. n. 3.1.2.2) si parla specificatamente delle Città, poiché, date le loro dimensioni, dispongono di strumenti particolarmente efficaci per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri o regionali e per migliorare l’alimentazione. Poiché dal punto di vista giuridico sia le Città sia i Comuni sono comuni politici, nell’articolo di legge viene utilizzato solo il termine «Comuni».
➔ Numero 3.1.2.2
Articolo 27
La modifica del presente articolo mira a rafforzare l’osservazione del mercato nel settore dei mezzi di produzione e a colmare le lacune esistenti a livello di dati su frutta, verdura e carne nonché in tutti i livelli della catena del valore (in particolare la trasformazione e il commercio). A tal fine viene fatta una precisazione dei livelli della catena del valore soggetti all’osservazione del mercato (cpv. 1) e viene rafforzato l’obbligo di notifica (cpv. 3).
I prezzi e il loro andamento sono determinati da diversi fattori. Già oggi l’osservazione del mercato riporta i dati sui prezzi in modo ampiamente differenziato in base ai sistemi di produzione e fornisce informazioni sui vari fattori che determinano i prezzi (p.es. volumi, qualità, origine). I volumi sono necessari in particolare per ponderare i singoli dati sui prezzi al fine di ottenere un prezzo medio rappresentativo. La prassi relativa alla gestione di questi fattori viene sancita a livello di legge creando le basi per poter, laddove necessario, rilevare e indicare i prezzi in modo sistematicamente differenziato in base a specifici fattori che determinano i prezzi, come ad esempio il sistema di produzione (cpv. 1).
Un altro punto centrale del nuovo disciplinamento consiste nel mettere in evidenza quali effetti in termini di creazione di valore si generano per determinati comparti del mercato nei singoli livelli della catena del valore e come questi si distribuiscono lungo la catena. Nell’ottica di un impiego efficiente dei mezzi e di risultati chiaramente comprensibili, l’attenzione è rivolta a indicatori quali, ad esempio, la quota del produttore per ogni franco speso dal consumatore e i margini. Tali valori devono essere calcolati e