Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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comunicati regolarmente. Anche in questo caso, una precisazione della base legale (cpv. 2) e un rafforzamento dell’obbligo di notifica (cpv. 3) sono utili per garantire una rilevazione dei dati rappresentativa.
Attualmente il Consiglio federale designa, a livello di ordinanza, il servizio incaricato di effettuare le rilevazioni necessarie e di informare il pubblico. La gestione dell’osservazione del mercato da parte dell’UFAG in futuro sarà sancita a livello di legge (cpv. 3). In questo modo si sottolinea l’importanza della vicinanza al settore, fondamentale per un’adeguata analisi e interpretazione dei dati, nonché per l’integrazione nel contesto della politica agricola.
I dati vengono rilevati dagli attori del mercato e contengono spesso informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Al fine di garantire la protezione di tali dati, al capoverso 4 del presente articolo viene applicata una deroga alla legge federale del 17 dicembre 200448 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTrans). La disposizione speciale ai sensi dell'articolo 4 LTrans si estende a tutti i dati notificati dagli attori del mercato.
➔ Numero 3.1.2.3
Articolo 37 capoversi 1 seconda e terza frase nonché 5
Gli elementi comuni di un contratto standard sono menzionati nel nuovo articolo 8 capoverso 1ter. Pertanto, possono essere stralciati dai capoversi 1 e 5 del presente articolo.
➔ Numero 3.1.2.1
Articolo 38 capoverso 2
Poiché non è consuetudine fissare gli importi delle sovvenzioni a livello di legge, l’importo di tutti i supplementi per il latte viene disciplinato in modo uniforme a livello di ordinanza (ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)49. Ciò consente alla Confederazione di apportare gli adeguamenti necessari nel rispetto del preventivo e dei limiti di spesa. Parallelamente, il supplemento per il latte trasformato in formaggio viene aumentato di 2 centesimi, portandolo a 17 centesimi. La maggiorazione del supplemento tiene conto di una richiesta della mozione 24.4269 CET-S. Corrisponde all’inflazione registrata in Svizzera tra il 1999 e il 2025, pari al 17,0 per cento (calcolo basato sull’indice nazionale dei prezzi al consumo). Non è opportuno tenere conto anche dell’andamento delle differenze di cambio (CH-UE o CH-USA) in questo periodo, poiché i supplementi per il latte vengono versati indipendentemente dall’esportazione dei prodotti fabbricati.
➔ Numero 3.1.2.4
Articolo 38a (nuovo)
Il presente articolo è stato introdotto ex novo per dar seguito alla mozione 21.4124 Nicolet. Viene introdotta una tassa che dovrà essere versata dai valorizzatori che pagano un prezzo inferiore al livello dei prezzi dell’UE per il latte vaccino trasformato in formaggio per il quale è versato un supplemento federale (senza tener conto dei supplementi in funzione della qualità e del tenore di grasso).
In virtù del capoverso 1, l’UFAG può fissare e pubblicare un prezzo di riferimento. Nel caso in cui venga pagato un prezzo più basso del prezzo di riferimento, ovvero un prezzo molto basso rispetto agli standard svizzeri, viene riscossa una tassa. Il prezzo di riferimento si basa pertanto sul livello dei prezzi dell’UE. In virtù dell’articolo 180 LAgr, l’UFAG può, ad esempio, incaricare l’Interprofessione Latte (IP Latte) di fissarlo. Un mandato all’IP Latte è una soluzione adeguata perché, nell’ambito della segmentazione del mercato del latte, essa definisce già oggi mensilmente un prezzo europeo del latte, il cosiddetto prezzo LTO+. Attualmente, l’IP Latte lo calcola sulla base del prezzo del latte pubblicato mensilmente dall’associazione del settore lattiero olandese ZuivelNL, maggiorato del supplemento per il latte trasformato in formaggio e al netto delle variazioni del tasso di cambio, dell’IVA e delle diverse norme relative al tenore. Il prezzo LTO+ si riferisce alla produzione di formaggio tutto grasso.
48RS 152.3