Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo
La lettera e crea la base per l’attuazione della riduzione graduale dei pagamenti diretti da parte del Consiglio federale. La riduzione si effettua a partire dal limite di 100 000 franchi. Il CBRQP deve essere cofinanziato dai Cantoni per almeno il 10 per cento. Una riduzione del versamento di tali contributi da parte della Confederazione comporterebbe contemporaneamente un taglio dell’importo a carico dei Cantoni. Ciò genererebbe un notevole dispendio amministrativo e i Cantoni non sarebbero più in grado di pianificare con precisione l’onere finanziario. Per questo motivo il CBRQP è escluso dalla riduzione. Lo è anche il contributo supplementare che viene calcolato sulla base dell’importo residuo del credito disponibile. Una riduzione anche di questa parte ne renderebbe notevolmente più complicato il calcolo. Inoltre, non è il contributo supplementare a far sì che vengano versati importi elevati per singola azienda.
Le vigenti lettere c (limitazione dei contributi per USM) ed f (graduazione dei contributi in funzione della superficie) vengono abrogate.
➔ Numero 3.1.3.1
Articolo 71 capoverso 1 lettera a
Il contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio è abolito.
➔ Numero 3.1.3.2
Articolo 72 capoversi 1 lettera d e 4
Il contributo supplementare al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento viene calcolato annualmente sulla base dei fondi messi a disposizione nel credito dei pagamenti diretti meno le uscite per tutti gli altri tipi di contributi (contributi per il paesaggio rurale, contributo di base, contributo per le difficoltà di produzione, contributo per la superficie coltiva aperta e le colture perenni, contributi per la biodiversità, CBRQP e CSP), le uscite per il contributo in situ e quelle per i progetti per l’efficienza delle risorse e per la protezione delle acque. Il contributo supplementare, come quello di base, presuppone una densità minima di animali.
➔ Numero 3.1.3.2
Articolo 73 capoverso 2
Il Consiglio federale può versare contributi maggiormente orientati ai risultati. Il contributo si basa sulla prestazione d’interesse generale fornita, che viene rappresentata da un apposito indicatore.
Per il tipo di SPB «Superfici inerbite» di livello qualitativo II si valuterà come definire e versare in futuro i contributi in modo integralmente orientato ai risultati. In questo contesto, le superfici QII che presentano un numero particolarmente elevato di specie di piante indicatrici di qualità riceveranno un contributo più alto rispetto a quelle che ne presentano un numero inferiore. Il contributo QII sarà quindi strutturato su due livelli, in base al numero di piante indicatrici.
Per quanto riguarda la promozione degli alberi, nell’ambito di uno studio di fattibilità verrà appurata la possibilità di rilevare automaticamente gli alberi di latifoglie sulla base di dati già disponibili, quali immagini aeree e dati LiDAR, nonché di valutarli sotto il profilo ecologico. Ciò dovrebbe rendere più efficiente il versamento dei contributi per gli alberi, riducendo al minimo le prescrizioni per i gestori, semplificando l'esecuzione e creando un maggiore incentivo per un’attuazione più efficiente dal punto di vista ecologico.
➔ Numero 3.1.3.4
Articolo 75 capoverso 2
Nel caso dei CSP di cui all’articolo 75 capoverso 1 lettere b e c il Consiglio federale può versare contributi maggiormente orientati ai risultati. Il contributo si basa direttamente sulla prestazione d’interesse generale fornita, che viene rappresentata da un apposito indicatore. A tal fine viene fissata una soglia minima a partire dalla quale viene versato un contributo. Le prestazioni d’interesse generale che la superano vengono remunerate con un contributo più elevato.
Nell’ambito di uno studio di fattibilità verrà appurato se sia possibile incentivare la copertura del suolo con materiale vegetale vivo e morto sulla base di un «Indice di copertura del suolo» satellitare.