Rapport explicatif

Consultation 2015/72: Révision des ordonnances concernant la protection des biotopes et des sites marécageux d'importance nationale · 12 pages

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1 Mandato legale

L’articolo 18a della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) obbliga il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, a determinare i biotopi d’importanza nazionale, stabilendone la situazione e indicando gli scopi della protezione. Per situazione si intende il perimetro e per scopi della protezione gli obiettivi di protezione generali così come formulati nelle ordinanze (art. 4 o art. 6).

Secondo l’articolo 18a capoverso 2 LPN i Cantoni regolano la protezione e la manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale entro un termine preciso (di regola 3-6 anni, 10 anni OPPS). In concreto, mentre la Confederazione fissa il perimetro dell’oggetto sulla carta nazionale 1:25 000, il Cantone delimita l’oggetto parcella per parcella ed emana disposizioni di protezione giuridicamente vincolanti per i proprietari fondiari (attuazione).

Lo stesso vale per analogia per le zone palustri, come stabilito dall’articolo 23b capoverso 3 LPN per la definizione e la delimitazione degli oggetti e dall’articolo 23c capoverso 2 LPN per l’attuazione della loro protezione.

Le presenti revisioni concernono:

RS 451.31 Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone gole-

nali d’importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali);

RS 451.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere

alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte);

RS 451.33 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d’importanza

nazionale (Ordinanza sulle paludi);

RS 451.34 Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di

anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA);

RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di parti-

colare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri);

RS 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi

d’importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) (solo l’allegato).

Secondo l’articolo 16 capoverso 2 OPN (RS 451.1) la Confederazione deve aggiornare gli inventari dei biotopi: «Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati e aggiornati.» Lo stesso vale per le zone palustri secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza sulle zone palustri.