Rapport explicatif

Consultation 2015/72: Révision des ordonnances concernant la protection des biotopes et des sites marécageux d'importance nationale · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

3 Categorie di oggetti

Per la revisione degli inventari, gli oggetti sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

Nuovi oggetti:

Durante lo svolgimento della loro attività di attuazione nell’ambito degli oggetti nazionali i Cantoni si trovano talvolta di fronte a oggetti non iscritti negli inventari federali, in quanto la Confederazione non ha effettuato un rilevamento capillare. Qualora i Cantoni segnalino nuove superfici di questo tipo, la Confederazione stabilisce la loro importanza nazionale in base agli stessi criteri adottati finora per gli oggetti degli inventari federali. Nella maggior parte dei casi la richiesta di nuove iscrizioni proviene dai Cantoni.

Nell’ambito delle revisioni del 2001 (zone golenali alpine) e del 2003 (zone golenali a bassa altitudine), nell’inventario delle zone golenali sono stati inseriti 113 oggetti. In quelle occasioni altri oggetti golenali rilevati e valutati dalla Confederazione furono sottoposti ai Cantoni per essere iscritti nell’inventario. Non essendo tuttavia riusciti a concludere entro i termini prestabiliti le valutazioni, numerosi oggetti non furono iscritti nell’inventario. Il completamento sistematico dell’inventario delle zone golenali si conclude soltanto con la presente revisione.

Passaggio da un allegato a un altro allegato della stessa ordinanza:

Nello specifico si tratta del trasferimento di oggetti dall’allegato 2 o 4 (a seconda dell’ordinanza) all’allegato 1 (elenco degli oggetti iscritti definitivamente).

L’ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione degli anfibi distingue tra due tipi di oggetti: gli oggetti fissi corrispondenti a superfici (art. 2 e allegato 1 OSRA) e gli oggetti mobili ovvero puntiformi (art. 3 e allegato 2 OSRA). Se un oggetto mobile non può più essere spostato sarà, per quanto possibile, convertito in un oggetto fisso e trasferito dall’allegato 2 all’allegato 1 (art. 3 cpv. 2 lett. b OSRA).

Modifiche del perimetro degli oggetti esistenti:

Possono essere di natura tecnica o dipendere da nuove acquisizioni o motivazioni di natura giuridica. In prospettiva odierna, i dati tecnici ottenuti con i rilevamenti passati, in particolare quelli riferiti ai biotopi palustri, sono in parte imprecisi per quanto concerne l’ubicazione e la delimitazione degli oggetti. Nella maggior parte dei casi, nell’ambito dell’attuazione, i Cantoni sono riusciti a produrre dati più esatti mediante le loro cartografie dettagliate. Le richieste di modifiche provengono quindi perlopiù dai Cantoni. I perimetri stabiliti dalla Confederazione sono adeguati secondo la cartografia cantonale