Rapport explicatif
Consultation 2015/72: Révision des ordonnances concernant la protection des biotopes et des sites marécageux d'importance nationale · 12 pages
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Articolo 6 Termini
L’esperienza ha dimostrato che nelle zone golenali, per la varietà degli oggetti coinvolti, la messa sotto protezione è molto impegnativa e nella maggior parte dei casi è durata più di tre o sei anni. Per tale motivo il termine di attuazione, in sintonia con l’ordinanza sui prati secchi (OPPS), è portato a 10 anni.
Articolo 7 Protezione preventiva
Al capoverso 1, sulla base delle ordinanze sulle torbiere alte e sulle paludi, è precisato l’obbligo relativo ai provvedimenti per evitare il peggioramento dello stato degli oggetti. Al capoverso 2 è precisato che i Cantoni possono autorizzare deroghe anche per gli oggetti sotto protezione preventiva a condizione che queste siano conciliabili con l’articolo 4 capoverso 2.
Articolo 11a Oggetti ancora in fase d’esame (nuovo)
Una parte degli oggetti che con l’attuale revisione si prevede di inserire nell’inventario delle zone golenali presenta conflitti tra scopi di protezione ed esigenze di utilizzazione. Probabilmente non sarà possibile risolvere questi conflitti per tutti i nuovi oggetti entro i termini previsti. Un allegato 2 che riporta gli oggetti ancora in fase d’esame costituisce la soluzione transitoria fino alla valutazione definitiva degli oggetti. Questa procedura è già stata applicata con successo nell’ambito dell’ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (OSRA) e dell’ordinanza sui prati e pascoli secchi (OPPS).
Il nuovo articolo 11a dell’ordinanza sulle zone golenali segnala l’esistenza del nuovo allegato 2 e richiama l’attenzione sulle disposizioni inerenti alla protezione preventiva dell’articolo 29 OPN e sulla loro ripetizione nell’articolo 7 dell’ordinanza sulle zone golenali. Tali integrazioni non costituiscono una modifica materiale del diritto vigente, in quanto le disposizioni dell’articolo 29 OPN, indipendentemente dall’esistenza di un rimando nelle ordinanze sulla protezione dei biotopi, possono essere applicate a tutti gli oggetti per i quali è stata riconosciuta l’importanza nazionale in base alle acquisizioni e alla documentazione disponibili. I nuovi articoli 11a, 7 capoverso 2 e l’allegato 2 migliorano tuttavia la trasparenza sullo stato degli oggetti di importanza nazionale qualificati per essere inseriti nell’inventario, ma il cui esame non è ancora terminato in modo definitivo.