2.2.2 Entità promotrice esistente

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 1 luglio 2015

AFC · Info IVA settore 24 · n. 2.2.2 · Italiano

Se l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione non sono assunte da un’entità costituita appositamente a tale scopo come illustrato in precedenza (→  cifra 2.2.1), bensì da un’entità già esistente, le cifre d’affari conseguite in occasione della manifestazione sono attribuite a quest’ultima. Come indizi valgono in particolare il modo di apparire nei confronti dei terzi, la responsabilità e la ripartizione degli utili o delle perdite.

Se l’entità promotrice esistente è esentata dall’assoggettamento per altre attività non correlate alla manifestazione, il suo assoggettamento obbligatorio all’imposta in virtù dell’organizzazione di una manifestazione che non si ripete periodicamente è determinato unicamente sulla base delle cifre d’affari imponibili conseguite durante questa manifestazione. In caso di assoggettamento vanno dichiarate soltanto queste cifre d’affari. Di conseguenza, soltanto l’imposta gravante le prestazioni acquisite o utilizzate per organizzare questa manifestazione può essere dedotta a titolo d’imposta precedente (→  cifra 4).

Per contro, se l’entità è già contribuente in virtù di attività diverse da quelle relative alla manifestazione, le cifre d’affari provenienti da tale manifestazione vanno aggiunte alle cifre d’affari conseguite con le altre attività.

[Illustrazione: nell’originale]

Si raccomanda di tenere una contabilità separata per la manifestazione
(→  info IVA “Contabilità e fatturazione”).