2.2.1 Comitato organizzativo costituito appositamente per la manifestazione

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 15 luglio 2025

AFC · Info IVA settore 24 · n. 2.2.1 · Italiano

È frequente che la promozione e lo svolgimento una manifestazione sportiva sono affidati a un’entità giuridica autonoma e indipendente con un proprio preventivo, costituita appositamente per la manifestazione. Si tratta ad esempio di una società semplice costituita sotto forma di un comitato organizzativo (entità promotrice) composto, fra l’altro, di membri di comitati di differenti associazioni partecipanti alla manifestazione. L’assoggettamento di una simile entità giuridica autonoma e indipendente va esaminato unicamente in funzione delle prestazioni che realizza in proprio nome durante la manifestazione.

Il limite della cifra d’affari di 250 000 franchi è applicabile anche a un simile comitato organizzativo (→ cifra 2.1).

Le prestazioni eseguite dalle associazioni o dalle imprese rappresentate nel comitato organizzativo non sono prese in considerazione per stabilire l’assoggettamento dell’entità promotrice. Se tali prestazioni sono correlate alla manifestazione, deve risultare – preferibilmente su documenti (ad es. fatture o contratti) – che tali associazioni o imprese agiscono quali prestatrici nei confronti di terzi. Pertanto, le relative cifre d’affari devono essere allibrate nella loro contabilità. Se queste condizioni non sono integralmente soddisfatte, le cifre d’affari corrispondenti sono attribuite all’entità promotrice.

Se le associazioni o imprese rappresentate nel comitato organizzativo della manifestazione sono assoggettate all’imposta, anche le prestazioni che effettuano nei confronti del comitato organizzativo soggiacciono all’imposta. Per contro, l’attività a titolo onorifico di taluni membri delle associazioni e le entrate provenienti da un’eventuale ripartizione dell’utile non fanno parte della cifra d’affari imponibile.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 10 LIVA), applicabile dal 01.01.2023 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).