9.2.3 Imposta sui diritti d’entrata

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024

AFC · Info IVA settore 24 · n. 9.2.3 · Italiano

Le imposte sui diritti d’entrata riscosse dai Cantoni e dai Comuni non sono considerate imposte dello stesso genere ai fini IVA. L’imposta sui diritti d’entrata può essere riscossa a condizione che l’IVA non sia inclusa nella base di calcolo (art. 2 LIVA). Lo stesso discorso vale per l’IVA ed è la ragione per cui l’imposta sui diritti d’entrata non è inclusa nella base di calcolo dell’IVA (art. 24 cpv. 6 lett. a LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Se l’imposta sui diritti d’entrata è riscossa in occasione di una manifestazione per la quale il promotore ha deciso di optare per l’imposizione ai sensi della cifra 8, si raccomanda di non indicare l’imposta sui biglietti d’ingresso, ossia, ad esempio nel 2024, «incl. IVA 2,6 %». In effetti, questo modo di procedere comporterebbe l’inclusione dell’imposta sui diritti d’entrata nell’IVA indicata sul biglietto d’ingresso (art. 27 cpv. 2 LIVA). In questi casi l’opzione può essere esercitata tramite la dichiarazione cumulativa alle cifre 200 e 205 del rendiconto IVA.