4.2.1.2 Determinazione del luogo della prestazione nel caso di combinazioni di prestazioni

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 04 · n. 4.2.1.2 · Italiano

Per determinare se il luogo della prestazione nel caso di combinazioni di prestazioni si trovi in territorio svizzero o all’estero, l’articolo 19 capoverso 2 LIVA (regola del 70/30 %) è applicabile per analogia (art. 32 OIVA).

Se più prestazioni vengono eseguite sul territorio svizzero, bisogna tenere conto delle spiegazioni di cui alla cifra 4.2.1.3. Se più prestazioni vengono eseguite sul territorio svizzero e all’estero, bisogna tenere conto nelle osservazioni di cui alla cifra 4.2.1.4.

[Illustrazione: nell’originale]

La regola del 70/30 % non è applicabile a una prestazione unica indipendente, eseguita sia sul territorio svizzero sia all’estero.

Esempio 1
La compagnia di taxi X con sede a Feldkirch (Austria) trasporta ogni giorno clienti dall’Austria all’aeroporto di Zurigo-Kloten. I chilometri percorsi in Svizzera rappresentano meno del 30 % della totalità dei chilometri percorsi per tratta. Secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettera e LIVA la prestazione (viaggio in taxi) è eseguita parzialmente all’estero e parzialmente sul territorio svizzero. Si tratta tuttavia soltanto di una prestazione unica (ossia il trasporto di persone), non di una combinazione di prestazioni. Ciò preclude quindi l’applicazione della regola del 70/30 %.

Esempio 2
Lo skipass “International” consente l’utilizzo delle ferrovie di montagna e degli impianti di risalita siti sul territorio svizzero e nelle regioni limitrofe. L’abbonamento è considerato una prestazione unica e non una pluralità di prestazioni indipendenti le une dalle altre. Ciò preclude l’applicazione della regola del 70/30 %.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.