4.2.1.4 Determinazione del luogo della prestazione nel caso di prestazioni indipendenti le une dalle altre, eseguite sia sul territorio svizzero sia all’estero
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024
AFC · Info IVA 04 · n. 4.2.1.4 · Italiano
(art. 19 cpv. 2 LIVA in combinato disposto con l’art. 32 OIVA)
Nella determinazione del luogo della prestazione bisogna innanzitutto determinare la controprestazione complessiva per ogni prestazione eseguita sul territorio svizzero e all’estero. Successivamente è necessario sommare tra loro rispettivamente le singole prestazioni eseguite sul territorio svizzero e quelle eseguite all’estero. Infine, i relativi totali vanno confrontati con l’importo complessivo (ossia con la controprestazione complessiva).
[Illustrazione: nell’originale] | Se la combinazione di prestazioni contiene eventuali prestazioni dei trasporti internazionali aerei, ferroviari e in autobus, esenti dall’imposta secondo gli articoli 41–43 OIVA, dopo il calcolo del tragitto in territorio svizzero e all’estero bisogna stabilire l’importo dovuto. |
Se il totale delle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’estero raggiunge almeno il 70 % dell’importo complessivo, in base a questo totale il luogo della combinazione di prestazioni si troverà sul territorio svizzero o all’estero.
Se il luogo della combinazione di prestazioni si trova all’estero, quest’ultima non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente nonché il diritto al rimborso dell’IVA sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 28 segg. LIVA e dagli articoli 151 segg. OIVA.
Se il luogo della combinazione di prestazioni si trova sul territorio svizzero, il contribuente può applicare in una seconda fase la regola del 70/30 % anche per stabilire l’aliquota d’imposta determinante. Se singole o più prestazioni dello stesso genere non raggiungono più del 70 %, la regola del 70/30 % per stabilire l’aliquota d’imposta non può essere applicata. Le singole prestazioni devono essere calcolate in considerazione dell’aliquota d’imposta a loro applicabile. Poiché il luogo della combinazione di prestazioni si trova sul territorio svizzero, anche le prestazioni considerate nel calcolo come eseguite all’estero devono essere imposte secondo l’aliquota IVA corrispondente applicabile sul territorio svizzero.
Se il fornitore o prestatore di servizi non vuole applicare la regola del 70/30 % per determinare il luogo della prestazione, questi ha comunque la possibilità di applicare la regola del 70/30 % per la parte della combinazione di prestazioni eseguita sul territorio svizzero al fine di determinare l’aliquota d’imposta applicabile.
Esempio 1
Un’impresa tedesca di pullman di lusso offre per un valore forfetario di 2150 franchi le seguenti prestazioni singole: viaggio da Colonia (DE) a Davos. La tratta è lunga 690 km, di cui il 9 % percorsi in Svizzera. Il viaggio costa 300 franchi. L’offerta forfetaria comprende inoltre pernottamenti all’estero per un prezzo complessivo di 400 franchi, 7 pernottamenti con colazione inclusa a Davos per un totale di 1150 franchi e uno skipass valido per 5 giorni del valore di 300 franchi.
Le prestazioni vengono assegnate rispettivamente al territorio svizzero o all’estero in base a quanto segue:
prestazioni eseguite all’estero: | |||
trasporto di persone (91 %, ossia 628 km) | CHF | 273 | (91 % di CHF 300) |
pernottamenti all’estero | CHF | 400 | |
prestazioni eseguite all’estero | CHF | 673 | 31,3 % |
prestazioni eseguite sul territorio svizzero: | |||
trasporto di persone (9 %, ossia 62 km) | CHF | 27 | (9 % di CHF 300) |
pernottamenti sul territorio svizzero (incl. colazione) | CHF | 1150 | |
skipass | CHF | 300 | |
prestazioni eseguite sul territorio svizzero | CHF | 1477 | 68,7 % |
Poiché né le prestazioni eseguite sul territorio svizzero né quelle eseguite all’estero raggiungono almeno il 70 % in termini di valore della controprestazione complessiva, non è possibile applicare la regola del 70/30 % per determinare il luogo della prestazione. Il contribuente tuttavia ha la possibilità di applicare la regola del 70/30 % per la quota di prestazioni della combinazione eseguita sul territorio svizzero al fine di determinare l’aliquota d’imposta applicabile. In questo caso tutte le prestazioni eseguite sul territorio svizzero (quota del territorio svizzero) possono essere calcolate in base all’aliquota speciale del 3,8 %, poiché i pernottamenti sul territorio svizzero raggiungono il 77,86%. Se il contribuente non applica la regola del 70/30 % per determinare l’aliquota d’imposta applicabile, le prestazioni devono essere imposte singolarmente in base al relativo profilo dell’IVA. Poiché il tragitto all’estero corrisponde in totale al 91 % dell’intera prestazione di trasporto di persone, la quota delle prestazioni eseguite sul territorio svizzero è esente dall’imposta secondo l’articolo 43 capoverso 1 lettera a OIVA. I pernottamenti sul territorio svizzero e lo skipass devono essere imposti considerando rispettivamente l’aliquota speciale del 3,8 % e l’aliquota normale dell’8,1 %.
Tuttavia, il pacchetto può venire fatturato al destinatario della prestazione a un prezzo forfetario; in questo caso le fatture o altri documenti simili non possono contenere riferimenti all’IVA. Inoltre, devono essere disponibili idonee registrazioni (ad es. calcoli interni) a comprovare l’esattezza della ripartizione in funzione delle aliquote d’imposta.
Esempio 2
L’Hotel Bellavista a Romanshorn offre un weekend rilassante per due persone al prezzo forfetario di 1750 franchi. Il pacchetto comprende:
due pernottamenti (con mezza pensione);
un viaggio A/R in battello sul lago da Romanshorn a Friedrichshafen (DE);
il biglietto per lo Zeppelin Museum di Friedrichshafen con visita guidata e pranzo in piedi presso il ristorante del museo;
un’ora di volo sul dirigibile Zeppelin in territorio tedesco.
Secondo l’articolo 5a OIVA le prestazioni di trasporto di persone con battelli sul lago di Costanza sono considerate effettuate all’estero.
Le prestazioni vengono assegnate rispettivamente al territorio svizzero o all’estero in base a quanto segue:
prestazioni eseguite all’estero: | |||
viaggio in battello | CHF | 40 | |
biglietto museo con visita guidata e vitto | CHF | 70 | |
volo con dirigibile Zeppelin | CHF | 1140 | |
prestazioni eseguite all’estero | CHF | 1250 | 71,4 % |
prestazioni eseguite sul territorio svizzero: | |||
pernottamenti con mezza pensione | CHF | 500 | |
prestazioni eseguite sul territorio svizzero | CHF | 500 | 28,6 % |
prezzo del pacchetto | CHF | 1750 | 100,0 % |
Le prestazioni del pacchetto eseguite all’estero superano il 70 % in termini di valore della controprestazione complessiva. Il luogo di tutte le prestazioni eseguite (anche i costi di pernottamento sul territorio svizzero) si trova dunque all’estero, in conformità con la regola del 70/30 %. Perciò il pacchetto forfetario «Weekend rilassante» non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (dunque anche la suddivisione interna del pacchetto risulta irrilevante). In questo contesto, le imposte precedenti sulle spese autorizzano alla deduzione dell’imposta precedente, ammesso che le relative condizioni siano adempiute.
Esempio 3
L’Hotel Bellavista di Romanshorn offre un weekend per due persone al prezzo forfetario di 1050 franchi. Il pacchetto comprende:
due pernottamenti nella suite panoramica (con mezza pensione);
un viaggio A/R in battello da Romanshorn a Friedrichshafen (DE);
il biglietto per lo Zeppelin Museum con visita guidata e vitto, nonché
visita guidata della città di Friedrichshafen.
Secondo l’articolo 5a OIVA le prestazioni di trasporto di persone con battelli sul lago di Costanza sono considerate effettuate all’estero.
Prima fase (determinazione del luogo della prestazione):
Le prestazioni vengono assegnate rispettivamente al territorio svizzero o all’estero in base a quanto segue:
prestazioni eseguite all’estero: | |||
viaggio in battello | CHF | 40 | |
biglietto museo | CHF | 20 | |
visita guidata del museo e vitto | CHF | 50 | |
visita guidata della città | CHF | 60 | |
prestazioni eseguite all’estero | CHF | 170 | 16,2 % |
prestazioni eseguite sul territorio svizzero: | |||
pernottamenti (incl. mezza pensione) | CHF | 880 | |
prestazioni eseguite sul territorio svizzero | CHF | 880 | 83,8 % |
prezzo del pacchetto | CHF | 1050 | 100,0 % |
Le prestazioni del pacchetto eseguite sul territorio svizzero superano il 70 % in termini di valore della controprestazione complessiva. Il luogo di esecuzione di tutte le prestazioni (inclusi anche il viaggio in battello, la visita guidata e le prestazioni del museo) è dunque il territorio svizzero, conformemente all’applicazione della regola del 70/30 %.
È dunque possibile determinare l’aliquota d’imposta applicabile mediante la regola del 70/30 %, ammesso che siano soddisfatti i relativi requisiti. Se così non fosse o se si rinuncia ad applicare nuovamente la regola del 70/30 % per determinare l’aliquota d’imposta, le singole prestazioni vengono calcolate in base alle aliquote d’imposta applicabili sul territorio svizzero.
Seconda fase (determinazione dell’aliquota d’imposta):
Attribuzione fiscale delle prestazioni indipendenti le une dalle altre:
per motivi di semplicità si parte dal presupposto che le prestazioni contenute nel pacchetto di questo esempio possano essere comprovate mediante singoli calcoli dettagliati conformemente all’info IVA Albergheria e ristorazione.
aliquota speciale 3,8 %: | |||
pernottamento con colazione | CHF | 740 | |
prestazioni al 3,8 % | CHF | 740 | 70,5 % |
aliquota normale 8,1 %: | |||
mezza pensione | CHF | 140 | |
viaggio in battello | CHF | 40 | |
visita guidata della città | CHF | 60 | |
visita guidata al museo e vitto | CHF | 50 | |
prestazioni all’8,1 % | CHF | 290 | 27,6 % |
prestazioni escluse dall’imposta: | |||
biglietto museo | CHF | 20 | |
prestazioni escluse dall’imposta | CHF | 20 | 1,9 % |
prezzo del pacchetto | CHF | 1050 | 100,0 % |
Poiché la prestazione imponibile all’aliquota speciale (pernottamento con colazione), comprovata mediante calcoli, raggiunge almeno il 70 % del valore, l’intero pacchetto forfetario soggiace all’aliquota del 3,8 %.
[Illustrazione: nell’originale] | Se non è possibile comprovare le prestazioni del pacchetto mediante singoli calcoli dettagliati, è necessario operare una suddivisione della controprestazione per la mezza pensione conformemente all’info IVA Albergheria e ristorazione. |
Nell’esempio precedente nessuna delle prestazioni dello stesso genere raggiungerebbe il 70 % in termini di valore e la regola del 70/30 % non potrebbe essere utilizzata per determinare l’aliquota d’imposta. Le singole prestazioni sarebbero da conteggiare singolarmente dal punto di vista fiscale.