4.2.1.3 Determinazione dell’aliquota d’imposta nel caso di prestazioni indipendenti le une dalle altre, eseguite esclusivamente sul territorio svizzero
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024
AFC · Info IVA 04 · n. 4.2.1.3 · Italiano
(art. 19 cpv. 2 LIVA)
Il trattamento unitario in base alla prestazione preponderante significa che l’aliquota d’imposta determinante della prestazione preponderante deve essere applicata a tutte le prestazioni della combinazione di prestazioni.
Se ad esempio la prestazione preponderante è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 LIVA), l’esclusione dall’imposta vale per l’intera combinazione di prestazioni, in quanto tutte le prestazioni vengono eseguite sul territorio svizzero. In questo caso non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA), a meno che non si opti per l’imposizione della prestazione preponderante (art. 22 LIVA).
La regola del 70/30 % è applicabile anche quando più prestazioni dello stesso genere dal punto di vista dell’IVA sommate aggiungono almeno il 70 % in termini di valore della controprestazione complessiva.
Il trattamento unitario non è possibile se nessuna prestazione o nessuna prestazione dello stesso genere raggiunge almeno il 70 % della controprestazione complessiva. Le singole prestazioni vanno fatturate separatamente all’aliquota d’imposta applicabile e conteggiate con l’AFC singolarmente.
Una fatturazione forfetaria (fatturazione a una controprestazione complessiva) è tuttavia possibile alle seguenti condizioni:
la fattura o altri documenti a favore del destinatario della prestazione non contengono riferimenti all’IVA;
gli importi delle singole prestazioni da conteggiare separatamente con l’AFC sono calcolabili in base a idonee annotazioni.
In questo caso le singole prestazioni indipendenti vanno conteggiate con l’AFC singolarmente. Ciò significa che le prestazioni imponibili vanno imposte alle aliquote d’imposta applicabili (all’aliquota normale, speciale o ridotta), mentre le prestazioni escluse o esenti dall’imposta non vanno imposte. Va osservato che non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente sui costi sostenuti per realizzare prestazioni escluse dall’imposta (art. 29 cpv. 1 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Se prestazioni escluse dall’imposta per l’imposizione delle quali non è possibile optare (art. 22 cpv. 2 LIVA, → cifra 6.1) vengono combinate con prestazioni imponibili, la regola del 70/30 % non è applicabile nel caso in cui queste ultime raggiungano almeno il 70 % in termini di valore. Se invece le prestazioni escluse dall’imposta raggiungono almeno il 70 % in termini di valore, si può applicare la regola del 70/30 %. |
[Illustrazione: nell’originale] | I contribuenti che calcolano le imposte mediante i metodi delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie osservano le spiegazioni sulla regola del 70/30 % dell’info IVA Aliquote saldo. |
Esempio 1
La Computer SA offre un corso d’informatica. Il prezzo forfetario di 1850 franchi comprende la formazione che dura cinque giorni, i libri di testo, le bevande consumate nelle pause e cinque pranzi.
In base a calcoli interni, il prezzo forfetario di 1850 franchi è così composto:
aliquota normale 8,1 %: | |||
vitto | CHF | 350 | |
prestazioni all’8,1 % | CHF | 350 | 18,9 % |
prestazioni escluse dall’imposta: | |||
corso d’insegnamento informatico (incl. libri di testo) | CHF | 1500 | |
prestazioni escluse dall’imposta | CHF | 1500 | 81,1 % |
totale corso informatico | CHF | 1850 | 100,0 % |
La regola del 70/30 % può essere applicata quando le prestazioni dello stesso genere dal punto di vista dell’IVA raggiungono almeno il 70 % in termini di valore della controprestazione complessiva. È il caso questo dei costi della prestazione d’insegnamento inclusi i libri di testo (81,1 %); ragion per cui l’intera combinazione di prestazioni può essere trattata come esclusa dall’imposta. I libri di testo sono considerati una prestazione accessoria all’insegnamento e ne condividono la stessa sorte fiscale (→ cifra 4.2.3).
Esempio 2
La Viaggi Rilassati Sagl offre un weekend culturale al prezzo forfetario di 824 franchi. Il pacchetto comprende il viaggio in treno andata e ritorno da Zurigo a Ginevra, il biglietto del concerto e il pernottamento con colazione in un albergo di prima categoria a Ginevra.
In base alle registrazioni interne il prezzo forfetario di 824 franchi è così composto:
aliquota speciale 3,8 %: | |||
pernottamento con colazione | CHF | 400 | |
prestazioni al 3,8 % | CHF | 400 | 48,6 % |
aliquota normale 8,1 %: | |||
biglietto ferroviario di prima classe | CHF | 264 | |
prestazioni all’8,1 % | CHF | 264 | 32,0 % |
prestazioni escluse dall’imposta: | |||
biglietto concerto (senza opzione) | CHF | 160 | |
prestazioni escluse dall’imposta | CHF | 160 | 19,4 % |
prezzo forfetario weekend culturale | CHF | 824 | 100,0 % |
Poiché le prestazioni incluse nella combinazione di prestazioni non raggiungono almeno il 70 % in termini di valore della controprestazione complessiva, la regola del 70/30 % non può essere applicata. Le prestazioni vanno perciò conteggiate singolarmente in base alla qualifica dal profilo dell’IVA (viaggio in treno: aliquota normale; biglietto concerto: prestazione esclusa dall’imposta; pernottamento con colazione: aliquota speciale). Tuttavia, la fatturazione al destinatario della prestazione può avvenire al prezzo forfetario, poiché non sono fatti riferimenti all’IVA e, inoltre, sussistono idonee registrazioni sui calcoli interni.
[Illustrazione: nell’originale] | Maggiori spiegazioni sull’applicazione in settori specifici della regola del 70/30 % con relativi esempi si trovano in diverse info IVA concernenti i settori. |