4.2.1.1 Informazioni generali sull’applicazione della regola del 70/30 %

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 04 · n. 4.2.1.1 · Italiano

La regola del 70/30 % può essere applicata sia per determinare il luogo della prestazione (art. 32 OIVA) sia per determinare l’aliquota d’imposta (art. 19 cpv. 2 LIVA).

Se esegue una pluralità di prestazioni e tali prestazioni sono effettuate parzialmente sul territorio svizzero e parzialmente all’estero, per applicare la regola del 70/30 % il contribuente ha quindi diverse alternative:

a)

applicare la regola del 70/30 % soltanto alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dunque per determinare l’aliquota d’imposta applicabile (→ cifra 4.2.1.3);

b)

applicare la regola del 70/30 % soltanto per determinare il luogo
(→ cifra 4.2.1.4);

c)

applicare la regola del 70/30 % sia per determinare il luogo sia per fissare l’aliquota d’imposta (→ cifra 4.2.1.4).

Se, nel caso delle combinazioni di prestazioni, le prestazioni eseguite all’estero rappresentano almeno il 70 % in termini di valore, quando si applica la regola del 70/30 % anche le prestazioni eseguite sul territorio svizzero sono considerate eseguite all’estero.

Se, nel caso delle combinazioni di prestazioni, le prestazioni eseguite sul territorio svizzero rappresentano almeno il 70 % in termini di valore, quando si applica la regola del 70/30 % anche le prestazioni eseguite all’estero sono considerate eseguite sul territorio svizzero.

[Illustrazione: nell’originale]

Se sceglie l’alternativa di cui alla lettera c), il contribuente deve determinare per prima cosa il luogo della combinazione di prestazioni e successivamente fissare l’aliquota d’imposta applicabile.

[Illustrazione: nell’originale]

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.