8.2.2.3 Veicoli a motore

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 04 · n. 8.2.2.3 · Italiano

Se veicoli a motore lasciano il territorio svizzero sulle proprie ruote, è soddisfatto il criterio del mancato utilizzo ovvero dell’esportazione diretta, nella misura in cui l’esportazione avviene entro 48 ore dalla presa in consegna del veicolo. In questo caso la fornitura del veicolo a motore a destinazione dell’estero è esente dall’imposta.

La messa a disposizione per l’uso o il godimento di veicoli a motore (p. es. autovetture o camper) è esente dall’imposta se il destinatario stesso della prestazione (locatario) li utilizza prevalentemente all’estero. Non è rilevante se il passaggio di consegna del veicolo avviene sul territorio svizzero (fornitura con presa a carico presso il fornitore) o all’estero (fornitura di trasporto o di spedizione). Determinante è che il veicolo è trasportato all’estero dal locatario (che oltrepassa il confine a bordo del veicolo) oppure dal locatore. L’utilizzo prevalente del veicolo da parte del locatario all’estero va comprovato dal locatore attraverso documenti adeguati.

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori informazioni in merito vedi l’info IVA concernente il settore “Veicoli a motore”.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.