8.2.2.1 Aeromobili

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA 04 · n. 8.2.2.1 · Italiano

(art. 23 cpv. 2 n. 8 LIVA)

Sono esenti dall’imposta le seguenti forniture effettuate per imprese che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto o traffico charter) e le cui attività nei voli internazionali superano quelle nel traffico aereo interno:

  • la fornitura di aeromobili;

  • le trasformazioni, riparazioni e manutenzioni di aeromobili acquistati dalle imprese di trasporto aereo nell’ambito di una fornitura;

  • le forniture, riparazioni e manutenzioni di beni installati in tali aeromobili o di beni che servono al loro funzionamento;

  • le forniture di beni destinati al rifornimento degli aeromobili.

I dettagli relativi alla messa a disposizione per l’uso o il godimento (noleggio e locazione) di aeromobili si trovano nell’info IVA concernente il settore Traffico aereo.

Ai sensi dell’articolo 6 OIVA vi è prestazione di trasporto anche quando il mezzo di trasporto (ad es. aeromobile) è messo a disposizione per il trasporto (di merci o passeggeri) con il personale addetto.

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori informazioni in merito vedi l’info IVA concernente il settore Traffico aereo.