2.2.4.1 Principio
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2.2.4.1 · Italiano
Il commercio con cartevalori (vendita) è escluso dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA. I costi in relazione con tali ricavi, ad esempio le spese amministrative o i diritti di custodia durante il periodo di detenzione, non legittimano di principio la deduzione dell’imposta precedente.
In deroga a questo principio, sussiste il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, nell’ambito dell’attività imprenditoriale legittimante tale deduzione, per l’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni nonché per le ristrutturazioni di cui agli articoli 19 e 61 LIFD (art. 29 cpv. 2 LIVA).
Sono partecipazioni le quote del capitale di altre imprese che sono detenute a titolo d’investimento durevole e che procurano un’influenza determinante. Quote rappresentanti almeno il 10 % del capitale sono considerate partecipazioni (art. 29 cpv. 3 LIVA).
Quote inferiori al 10 per cento del capitale non sono considerate partecipazioni. L’acquisto, la detenzione e l’alienazione di questi investimenti finanziari non danno mai diritto alla deduzione dell’imposta precedente, dal momento che con tali investimenti finanziari è possibile realizzare soltanto cifre d’affari escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA, per la cui imposizione l’opzione non è ammessa secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera a LIVA.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).