2.2.4.4 Acquisto, detenzione e alienazione di partecipazioni con almeno un’attività principale supplementare
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2.2.4.4 · Italiano
Se, oltre all’acquisto, alla detenzione e all’alienazione di partecipazioni, viene esercitata almeno un’attività imprenditoriale supplementare che non è considerata attività accessoria, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente per i costi di partecipazione si basa su quest’altra attività principale o su queste altre attività accessorie.
Se si tratta esclusivamente di attività principali che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, il pieno diritto alla deduzione completa si applica anche ai costi sostenuti in relazione all’acquisto, alla detenzione e all’alienazione di partecipazioni.
Se invece si tratta di attività principali totalmente o parzialmente escluse dal diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA), l’ammontare delle imposte precedenti deducibili si basa sui costi sostenuti in relazione all’acquisto, alla detenzione e all’alienazione di partecipazioni secondo la quota di deduzione dell’imposta precedente corrispondente a queste attività principali.
Le imposte precedenti in relazione all’acquisto, alla detenzione e all’alienazione di partecipazioni sono attribuibili al vaso C (→ cifra 3). L’imposta precedente deducibile è determinata in base alle informazioni riportate in relazione alla doppia utilizzazione (→ cifra 3).
Eventuali ambiti non imprenditoriali (→ cifra 2.1.2) non comportano alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente sui costi sostenuti in relazione alle partecipazioni.
Le attività svolte dalle imprese detenute sono irrilevanti.
Esempio 1 (attività principali che danno diritto alla deduzione totale dell’imposta precedente)
La Veicoli SA opera nel commercio di veicoli. Non esercita alcuna attività esclusa dall’imposta.
La Veicoli SA detiene inoltre partecipazioni in diverse società affiliate.
Oltre alla detenzione di partecipazioni, la Veicoli SA esercita un’altra attività imprenditoriale principale (commercio di veicoli). L’ammontare della deduzione dell’imposta precedente in relazione all’acquisto, alla detenzione e all’alienazione di partecipazioni è determinato in base a questa attività. Dal momento che il commercio in veicoli dà diritto alla deduzione integrale dell’imposta precedente, anche le imposte precedenti relative alle partecipazioni sono integralmente deducibili.
Esempio 2 (attività principali che danno solo parzialmente diritto alla deduzione dell’imposta precedente)
La Formazione SA offre prestazioni nell’ambito della formazione escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 11 LIVA). Indicando chiaramente l’imposta, l’istituto di formazione ha esercitato l’opzione per il 20 % di queste cifre d’affari (art. 22 cpv. 1 LIVA). Il restante 80 % determina una correzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA). La Formazione SA effettua la correzione della deduzione dell’imposta precedente su tutte le spese e tutti gli investimenti proporzionalmente alla cifra d’affari complessiva (→ cifra 3.3.3).
La Formazione SA detiene inoltre partecipazioni in diverse società affiliate.
Oltre alla detenzione di partecipazioni, la Formazione SA esercita un’altra attività imprenditoriale (prestazioni nell’ambito della formazione). Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente in relazione all’acquisto, alla detenzione e all’alienazione di partecipazioni è determinato in base a questa attività.
Tale attività dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente in misura del 20 %. Ne consegue che anche le imposte precedenti relative alle partecipazioni sono deducibili in misura del 20 %.
Esempio 3 (attività principali che non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente)
La Finanza SA detiene diversi investimenti finanziari e non svolge ulteriori attività. I suoi attivi e ricavi sono composti come segue:
Attivi: | |||
Partecipazioni secondo l’art. 29 cpv. 3 LIVA | CHF | 30 000 000 | 30 % |
Altri investimenti finanziari | CHF | 70 000 000 | 70 % |
Totale attivi | CHF | 100 000 000 | 100 % |
Ricavi: | |||
Ricavi da partecipazioni (dividendi) | CHF | 600 000 | 30 % |
Ricavi (tra cui ricavi da interessi) da investimenti finanziari | CHF | 1 400 000 | 70 % |
Totale ricavi | CHF | 2 000 000 | 100 % |
La Finanza SA esercita un’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1ter LIVA e ha rinunciato all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 LIVA).
Il 30 % circa delle spese complessive è dovuto a spese sostenute in relazione a partecipazioni e il 70 % circa a costi relativi ad altri investimenti finanziari.
La Finanza SA non soddisfa le condizioni per essere riconosciuta una società holding (→ cifra 2.2.4.3.1). L’amministrazione degli investimenti finanziari non rappresenta un’attività accessoria (→ cifra 3.2.2).
L’amministrazione degli investimenti finanziari costituisce pertanto un’attività principale. Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente in relazione all’acquisto, alla detenzione e all’alienazione di partecipazioni è determinato in base a questa attività. Nel caso della Finanza SA tale attività non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Ne consegue che anche le imposte precedenti relative alle partecipazioni non sono deducibili.
Esempio 4 (partecipazioni e ambito non imprenditoriale)
Una fondazione di beneficenza sostiene persone bisognose con i ricavi derivanti dal patrimonio della fondazione e da doni. La fondazione ha uno scopo ideale e non è orientata al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità. Si tratta quindi di un ambito non imprenditoriale che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente (→ cifra 2.1.2.4).
Il patrimonio della fondazione è costituito prevalentemente da partecipazioni. L’acquisto, la detenzione e l’alienazione di tali partecipazioni costituiscono un’attività imprenditoriale (art. 10 cpv 1ter LIVA). A causa di questa attività, la fondazione ha rinunciato all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 LIVA).
La deduzione dell’imposta precedente in base a questa attività (partecipazioni) è determinata esclusivamente dalle attività imprenditoriali; l’ambito non imprenditoriale è irrilevante.
Una parte esigua del patrimonio della fondazione è costituita anche da altri investimenti finanziari. L’amministrazione di questi investimenti finanziari comporta altri costi d’esercizio (meno del 10 % di questa voce). Ne consegue che sussiste un’attività accessoria (→ cifra 3.2.2).
Le imposte precedenti in relazione all’acquisto, alla detenzione e all’alienazione di partecipazioni sono quindi deducibili. Sulle cifre d’affari derivanti dagli altri investimenti finanziari ed escluse dall’imposta è possibile effettuare una correzione forfetaria della deduzione dell’imposta precedente (→ cifra 3.2.2.1).
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).