2.2.4.3 Acquisto, detenzione e alienazione di partecipazioni come unica attività principale
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2.2.4.3 · Italiano
In relazione all’acquisto, alla detenzione e all’alienazione di partecipazioni è considerata attività principale qualsiasi attività imprenditoriale che non possa essere considerata attività accessoria (→ cifra 3.2.2).
Se l’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni costituiscono l’unica attività principale, per eventuali attività accessorie non legittimanti la deduzione dell’imposta precedente è possibile effettuare, in modo forfetario, la correzione della deduzione dell’imposta precedente sugli altri costi d’esercizio con doppia utilizzazione (→ cifra 3.2.2).
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