3.2.2.3 Prestazioni di conferenzieri per la cui imposizione non si è optato

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 3.2.2.3 · Italiano

Se i contribuenti eseguono prestazioni di conferenzieri senza aver optato per la loro imposizione, queste sono escluse dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 11 lettera b LIVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Le imposte precedenti sulle spese e sugli investimenti attribuibili a questa attività non legittimante la deduzione dell’imposta precedente sono attribuibili al vaso B e non sono mai deducibili (→ cifra 3).

Importo forfetario di correzione della deduzione dell’imposta precedente per gli altri costi d’esercizio a doppia utilizzazione (classe di conto 6 del Piano dei conti svizzero per PMI):

  • se con queste prestazioni escluse dall’imposta (attività accessoria) vengono realizzate cifre d’affari superiori a 5000 franchi per periodo fiscale, la correzione della deduzione dell’imposta precedente può essere determinata con l’1,0 % dell’onorario lordo di conferenziere, incluse le spese;

  • non è richiesta alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente se, per queste prestazioni escluse dall’imposta (attività accessoria), le cifre d’affari non superano 5000 franchi per periodo fiscale o se è possibile dimostrare in modo credibile che non sono sorte spese per questa attività esclusa dall’imposta.

[Illustrazione: nell’originale]

Questa semplificazione è applicabile solo per l’attività di conferenziere, ma non per le altre prestazioni nell’ambito della formazione di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).