3.2.2.1 Concessione di crediti (proventi degli interessi) e proventi del commercio di cartevalori (art. 66 lett. d OIVA)

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 3.2.2.1 · Italiano

Le cifre d’affari provenienti dalla concessione di crediti (proventi degli interessi) e dalla vendita di cartevalori sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 LIVA e non legittimano la deduzione dell’imposta precedente.

[Illustrazione: nell’originale]

Le imposte precedenti sulle spese e sugli investimenti attribuibili a questa attività non legittimante la deduzione dell’imposta precedente (ad es. costi di gestione patrimoniale fatturati da terzi o diritti di custodia di banche) sono attribuibili al vaso B e non sono mai deducibili (→ cifra 3).

Importo forfetario di correzione della deduzione dell’imposta precedente per gli altri costi d’esercizio a doppia utilizzazione (classe di conto 6 del Piano dei conti svizzero per PMI):

  • se con queste prestazioni escluse dall’imposta (attività accessoria) vengono realizzate cifre d’affari superiori a 250 000 franchi per periodo fiscale, la correzione della deduzione dell’imposta precedente può essere determinata con lo 0,02 % di queste cifre d’affari;

  • non è richiesta alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente se, per queste prestazioni escluse dall’imposta (attività accessoria), le cifre d’affari non superano 250 000 franchi per periodo fiscale o se i crediti e le cartevalori sono gestiti da terzi.

Esempio 1
Lo Studio legale SA realizza, oltre alle prestazioni di consulenza imponibili, ricavi da interessi esclusi dall’imposta pari a 100 000 franchi e 1 200 000 franchi dalla vendita di un pacchetto di cartevalori. Lo Studio legale SA può dimostrare in modo credibile che meno del 10 % degli altri costi d’esercizio è imputabile a questa attività esclusa dall’imposta. Il portafoglio di cartevalori è gestito dallo Studio legale SA stesso.

La correzione della deduzione dell’imposta precedente sugli altri costi d’esercizio a doppia utilizzazione ammonterà a 260 franchi (0,02 % di CHF1 300 000).

Esempio 2
La Gestione patrimoniale SA gestisce patrimoni dei clienti dell’ordine di 120 milioni di franchi, realizzando una cifra d’affari di 800 000 franchi all’anno con prestazioni di gestione patrimoniale legittimanti la deduzione dell’imposta precedente.

Inoltre, la società gestisce un patrimonio proprio dell’ordine di 30 milioni di franchi. Con esso consegue principalmente utili su cambi non rilevanti per l’IVA e proventi da dividendi che non sono considerati controprestazione (art. 18 cpv. 2 lett. f LIVA). Consegue però anche ricavi a titolo di interessi esclusi dall’imposta e vendite di cartevalori per 200 000 franchi all’anno. Poiché con la gestione del patrimonio proprio vengono conseguite solo cifre d’affari escluse dall’imposta, questa attività non legittima la deduzione dell’imposta precedente.

Complessivamente viene gestito un patrimonio di 150 milioni di franchi, di cui 30 milioni di franchi (20 %) relativi al patrimonio proprio. Si può dunque ritenere che il 20 % degli altri costi d’esercizio sia imputabile alla gestione del patrimonio proprio. Nel caso della gestione del patrimonio proprio non si tratta dunque di attività accessoria.

Pertanto, presso la Gestione patrimoniale SA l’applicazione dell’importo forfetario non comporta alcuna correzione corretta, mentre corretta sarebbe una correzione della deduzione dell’imposta precedente del 20 %.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).