Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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5 Contenuti della revisione della legge sulle ferrovie (Disposizioni sulla responsabilità)

La vigente legge del 28 marzo 1905 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera (LRespC) è abrogata e sostituita con disposizioni della legge sulle ferrovie in materia di responsabilità. La responsabilità per rischio si applicherà anche alla riparazione morale e in linea di principio ai danni materiali. Le eccezioni sono previste soltanto per le cose trasportate. Per il bagaglio a mano in determinati casi si applica come finora il principio della colpevolezza; l'impresa ferroviaria deve tuttavia provare di non avere avuto un comportamento colposo. Per i bagagli e la merce trasportata si applicherà come sinora una responsabilità contrattuale senza colpa, con possibilità di esonero.

Ora l'impresa ferroviaria non sarà più in alcun caso responsabile di un suicidio. Un'altra novità concerne il caso in cui diverse imprese ferroviarie esercitano e utilizzano un'infrastruttura: entrambe le imprese rispondono in solido. Per il resto i dettagli della responsabilità sono retti quasi interamente dal Codice delle obbligazioni.

La nuova regolamentazione non si applica soltanto alle ferrovie bensì a tutte le imprese di trasporto concessionarie nonché agli impianti di trasporto a fune e alle sciovie.

5.1 Situazione iniziale

5.1.1 Diritto vigente

Oggi la responsabilità in relazione con le ferrovie è disciplinata principalmente dalla legge federale del 28 marzo 190546 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera (LRespC). Essa prevede una cosiddetta responsabilità per rischio del titolare dell'impresa ferroviaria. Il semplice fatto di causare un danno dovuto all'esercizio o alla costruzione di una ferrovia determina l'obbligo di risarcimento (art. 1). La responsabilità non dipende né da una colpa né da un'inosservanza di prescrizioni d'ordine. L'esercizio di una ferrovia è considerato pericoloso di per sé, e di conseguenza tale da giustificare la responsabilità. La responsabilità per rischio è una responsabilità causale, ossia non presuppone una colpa. È una responsabilità extracontrattuale in quanto si applica anche in assenza di un legame contrattuale tra l’autore del danno e la persona che lo ha subito.

La LRespC è una delle leggi federali più vecchie che prevedono una responsabilità per rischio. Questo spiega perché la responsabilità per rischio si applichi soltanto in misura limitata. Per la riparazione, ossia per l'indennità per torto morale (art. 8), nonché per l'indennizzo di danni materiali, è necessaria una colpa, se non vi sono morte o lesioni personali: soltanto

46 RS 221.112.742