Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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Queste differenze tra la legge sulla responsabilità civile delle ferrovie e le altre responsabilità per rischio determinano una disuguaglianza giuridica: le vittime di incidenti ferroviari sono sfavorite rispetto alle vittime di altri incidenti. Se viene investito da un'automobile e ferito gravemente, un pedone ha diritto alla riparazione, anche se l'automobilista non ha colpa. Se invece viene investito da un treno a un passaggio a livello incustodito e ferito gravemente, il pedone ha diritto a una riparazione soltanto se l'impresa ferroviaria ha una colpa nell'incidente. Gli indennizzi possono superare in questi casi i 100’000 franchi. La stessa disuguaglianza giuridica esiste per i danni materiali: se un autocarro va a finire contro una casa e la danneggia, il detentore risponde del danno anche senza colpa (responsabilità causale). Se invece un treno merci carico di benzina deraglia e si rovescia, la benzina prende fuoco e le case vicine vengono distrutte dall'incendio, l'impresa ferroviaria è responsabile soltanto in caso di colpa. Questo caso si è verificato l'8 marzo 1994 a Zurigo-Affoltern. Il deragliamento era dovuto a un difetto tecnico di un vagone merci. Non vi era colpa. Le FFS si sono assunte tuttavia la responsabilità volontariamente. In questo caso non era applicabile nemmeno la responsabilità per rischio in virtù della legge sulla protezione dell'ambiente. Questa si applica infatti soltanto in caso di inquinamento dell'ambiente ma non per danni conseguenti a incendio o esplosioni.

La situazione è insoddisfacente anche in caso di collisione tra un veicolo a motore e un treno: se l'autista non viene ucciso o ferito, l'impresa ferroviaria risarcisce il danno al veicolo soltanto in caso di colpa65, mentre il detentore del veicolo a motore dovrebbe risarcire i danni causati al treno anche senza colpa. Il Tribunale federale ha tuttavia constatato una lacuna giuridica impropria e deciso che il detentore del veicolo a motore, come per la collisione tra veicoli a motore (art. 61 cpv. 2 LCStr), dovrebbe risarcire i danni soltanto in caso di colpa, temporanea incapacità di discernimento o difetto del veicolo (DTF 93 II 111 segg., 125/26). Se un'automobile viene investita da un altro veicolo a motore, il detentore di quest’ultimo è responsabile nei confronti di tutti i passeggeri per i danni causati alle cose sotto la loro custodia. Se invece un'automobile viene investita da un treno, il titolare dell'impresa ferroviaria ha una responsabilità soltanto causale per i danni causati alle cose sotto la custodia di passeggeri che sono stati uccisi o feriti.

Disposizioni inutili

Molte disposizioni della LRespC non sono più giustificate. Si tratta da una parte di disposizioni il cui contenuto è identico a quelle del Codice delle obbligazioni (per es. calcolo del danno in caso di morte e lesioni personali; gli art. 2, 3 e 10 LrespC corrispondono agli art. 45 e 46 CO). Dall'altra si tratta di disposizioni che differiscono da quelle del Codice delle obbligazioni e da leggi più recenti sulla responsabilità civile, senza nessun motivo che lo giustifi-

65 DTF 56 II 63 segg., 64 seg.; le disposizioni dell'art. 11 LRespC vengono definite "singolari".